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Le sentenze della CTP ribadiscono lo stato giuridico del Consorzio

Mai, ma proprio mai, ci saremmo immaginati di dover ricordare quali siano i poteri che regolano i rapporti nello Stato Italiano per… confutare le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!

Ma, tant’è e non ci sottraiamo dall’obbligo di ricordare che, in Italia, esistono solo tre poteri: Il potere legislativo, Il potere esecutivo e Il potere giudiziario.

Il potere legislativo è in capo al Parlamento. Il potere esecutivo è nelle mani del Governo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.

Altri poteri non ce ne sono!

Forse qualcuno adesso si starà chiedendo ma questi dove vogliono andare a parare?.

Lo diciamo subito, vogliamo invitarvi a prendere visione di alcuni stralci della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 10 ottobre 2019, depositata il 31 ottobre 2019, riportata integralmente nell’allegato, perché fa chiarezza, in uno con le tante altre richiamate nella stessa, su tutte le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.

E’, peraltro, la penultima emessa con le stesse motivazioni e con compensazione delle spese, in quanto l’ultima ha respinto il ricorso del consorziato e lo ha condannato al pagamento di mille euro di spese legali.

La CTP di Roma ha respinto il ricorso presentato da un nostro consorziato il quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 27.8.2018, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, per la somma di 325,04 dovuta per la quota consortile anno 2017, con le seguenti motivazioni:

  1. “Nel merito, si rileva che il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è stato costituito in data 30.12.1955 con delibera n. 84 del Comune di Pomezia, nel cui territorio era all'epoca ricompresa la superficie del consorzio. Si trattava, come emerge dalla delibera, di consorzio volontario "per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito nel perimetro del relativo territorio, con lo Statuto e l'elenco degli utenti relativi', avente una superficie di 59 ettari. Con la medesima delibera veniva approvato il "criterio di ripartizione delle spese, in proporzione della superficie di ciascun lotto, con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate. “
  2. “Le modifiche normative intervenute successivamente all'atto di costituzione consentono tuttavia di affermare, oggi, che si tratti di ente pubblico.”
  3. “La legge 12.2.1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), art. 14, prevede infatti che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". È incontestato che, all'attualità, il consorzio gestisca beni che sono sicuramente di uso pubblico, non soltanto le strade, che sono soggette al pubblico transito, ma anche la rete fognaria e l'illuminazione stradale. Si tratta dunque di consorzio obbligatorio, natura giuridica che si è sovrapposta a quella originaria, come peraltro nel caso di specie emerge dal relativo statuto (che espressamente qualifica il Consorzio come obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; ente pubblico riconosciuto con atto della Giunta provinciale amministrativa del 26 marzo 1956, n. 144) e come confermato da sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 3739/09) e della Corte di cassazione (sentenza n. 2598/ 13, n. 21593/ 14) oltre che del Tribunale di Velletri.”
  4. “Parte ricorrente si duole del fatto che il ruolo non sarebbe stato reso esecutivo dal prefetto, così come disposto dall'art. 7 del D. L. Lgt. 1446/1918. Invero, tale norma è stata abrogata, unitamente a tutto l'atto normativo che la contiene, dal D. L.22.12.2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito con modificazioni dalla legge 18.2.2008, n. 9, legge espressamente finalizzata a "procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale” (art. 2).”
  5. “In assenza di una disciplina specifica, occorre dunque rifarsi ai principi generali in materia di riscossione dei tributi. Dispone al riguardo l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 45, art. 17, che "l. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Omissis. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  6. “In quanto ente pubblico, il Consorzio può dunque avvalersi della riscossione mediante ruolo.”
  7. “E’ poi del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio la nota della Prefettura di Roma del 20.2.2019 (prodotta dalla ricorrente) che, partendo oltretutto dal presupposto che l'adesione al consorzio sia facoltativa (conclusione che, come si è visto, contrasta con la statuizione delle supreme giurisdizioni), affronta la diversa problematica dei rapporti tra il comune ed il consorzio, ed in particolare quello degli oneri contributivi a carico del comune, che nel caso di specie sembrano soffrire dell'assenza di una convenzione tra i due soggetti, più volte prospettata ma mai definita.”
  8. “Appare altresì corretta, anche sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, la procedura per la determinazione del tributo, che passa attraverso una rituale approvazione del bilancio di previsione e la pubblicazione di esso. Si osserva, peraltro, che non viene proposta sul punto alcuna espressa censura se non quella relativa alla mancata dichiarazione di esecutività da parte del prefetto, invocando dunque una norma abrogata.”
  9. “Infine, quanto al fatto che il comune dopo aver pubblicato il bilancio lo abbia rimosso dal proprio sito web (come sembra emergere da alcune note di risposta rese da funzionari comunali ad uno dei consorziati), è un dato che non appare rilevante ai fini della qualificazione del tributo, e la condotta del comune va semmai inquadrata in un contesto del tutto peculiare che vede l'ente locale quale parte contrapposta al consorzio, per ragioni che qui non rilevano ma che non possono essere ritenute atte ad incidere negativamente sulla riscossione di tributi la cui finalità è chiaramente l'interesse pubblico di una vasta comunità.”
  10. “Né merita alcuna considerazione la "diffida" rivolta dal segretario generale del Comune di Ardea all'ente per la riscossione, atto emesso in carenza assoluta di potere stante l'assenza di qualsiasi rapporto anche funzionale tra i due soggetti, e del tutto illegittimo in quanto volto ad impedire ad un ente pubblico (quelle della riscossione) lo svolgimento di un'attività doverosa ("diffida" che 'si spiega' leggendo la cartella di pagamento, prodotta dal consorzio resistente, di cui è destinatario lo stesso comune in quanto tenuto alla contribuzione).”

“Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto.” 

In ragione di quanto sopra, Cari lettori, sia che siate dei consorziati dissidenti, sia che siate delle associazioni a senso unico, sia che siate dei dirigenti comunali, sia che siate dei politici poco ferrati nelle leggi che regolano il nostro Stato, sia che siate componenti di Commissioni di studio inclini ad ascoltare ed osannare personaggi che vi affascinano con le loro argomentazioni legali prive di fondamento giuridico, vi ribadiamo che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un Ente Pubblico che, in quanto tale, ha il diritto/dovere di riscuotere i tributi per l'interesse pubblico di una vasta comunità. 

Fatevene tutti una ragione!

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