Un'altra sentenza a favore del Consorzio!
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha emesso il 10 giugno 2014 un'altra sentenza a favore del Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", respingendo il ricorso presentato da un consorziato contro le cartelle esattoriali emesse da Equitalia. In allegato riportiamo, per gli utenti registrati, il testo integrale della sentenza, sottolineando che i giudici hanno testualmente affermato:
"In fattispecie analoga a quella considerata, relativa ad altro consorzio costituito per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale l settembre 1918, n. 1446, la Corte di Cassazione ha rilevato che "l'art. 7 di tale decreto prevede che "i contributi degli utenti si esigono nei modi e con iprivilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al pianodi ripartizione approvato dal consiglio comunale" e che "il contributo costituisce onere reale delfondo ". La L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, ha poi stabilito che la costituzione dei consorziprevisti dal citato D. L. Lgt., per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinalidi uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Da tale quadro normativo deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti: e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie" (Cass., SSUU, 6 maggio 2013, n.10403, rv. 625969). L'adesione al Consorzio in esame è dunque obbligatoria e discende dalla qualità di proprietari (o aventi causa) di unità immobiliari comprese nel territorio consortile."
L'Amministrazione