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Le domande più frequenti

Le domande più frequenti

Abbiamo ritenuto utile riportare alcune delle domande più frequenti tra i consorziati e dare delle risposte esaurienti.

Cosa è un Consorzio Stradale Obbligatorio?

Il Consorzio Stradale Obbligatorio è un Ente Locale di natura pubblica, istituito in conformità alle norme del Decreto Luogotenenziale n° 1446 del 1 settembre 1918, decreto tutt’ora in vigore.

Il Consorzio Stradale Obbligatorio si occupa della manutenzione delle strade consortili e della gestione dei relativi servizi Tecnico Amministrativi esistenti nel territorio di competenza.

 

Come si costituisce un Consorzio Stradale Obbligatorio?

Il Consorzio Stradale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L.lgt. 1446/18, viene costituito con una delibera del Consiglio Comunale di competenza, su domanda conforme alle disposizioni di almeno 1/3 degli interessati e predisposizione delle documentazioni prescritte dalle norme. La costituzione del Consorzio Obbligatorio vincola alla partecipazione tutti i proprietari di immobili e/o terreni ricadenti nel perimetro territoriale consorziato, siano essi favorevoli o no. Il Comune può istituire d’Ufficio un Consorzio Stradale Obbligatorio allor quando ne stabilisca un interesse ed un uso pubblico.

Quando si viene a determinare un uso pubblico delle vie consortili, il Comune è obbligato a partecipare alle spese consortili in misura variabile dal 20% al 50% del bilancio annuale del Consorzio per la parte relativa alla manutenzione delle sedi stradali ed anche in relazione all’importanza di ogni singola strada.

 

Di chi sono le strade del Consorzio Lupetta?

Tutte le strade che insistono sul territorio del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta sono di proprietà del Consorzio e quindi di tutti i Soci. Nessuna strada, qualsiasi sia la classificazione attribuita alla stessa dal Comune, è di proprietà del Comune di Ardea.

 

Perché ricevo una cartella esattoriale per pagare il Consorzio Stradale Obbligatorio?

Il Consorzio Stradale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L.lgt. 1446/18, riscuote i contributi nei modi e con i privilegi delle imposte dirette. In pratica il Consorzio non si deve occupare di “rincorrere” gli utenti per ottenere il pagamento delle quote stabilite dagli organi statutari competenti ma, una volta compilato e calcolato il ruolo, trasferisce all’Ente esattore il compito di riscuotere i contributi tramite cartelle. Le somme incassate vengono versate direttamente sul conto del Consorzio a termini di legge.

 

E' vero che il contributo pagato al Consorzio può essere dedotto dalla dichiarazione dei redditi?

Si, è vero i contributi versati al nostro Consorzio, essendo contributi, ordinari o straordinari, versati ad un Consorzio Obbligatorio per legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, 1° comma, lettera a), del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/1986  n° 917, e succ. mod., sono fiscalmente deducibili. Il 4 luglio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha emesso la Risoluzione 44/E che ha trattato in maniera approfondita il problema. Per opportuna conoscenza la riportiamo in allegato. E' possibile leggere la risoluzione dell'Agenzia Entrate, aprendo il file PDF allegato.

 

Perché i pagamenti non arrivano all’indirizzo che ho comunicato al Consorzio?

La nuova legge sulla riscossione dei tributi affidata all’Ente esattore prevede la intestazione delle cartelle al primo proprietario (indicato nell’atto di compravendita) ed al suo domicilio fiscale e cioè all’indirizzo registrato all’anagrafe tributaria collegato al codice fiscale del contribuente. A volte il domicilio dell’utente è differente da quello fiscale, per questo si creano le disfunzioni lamentate.

 

Come si calcola la quota consortile nel nostro Consorzio?

Ogni statuto contiene i criteri di ripartizione delle spese basati prevalentemente sulle caratteristiche della proprietà, e cioè la superficie del lotto, lotti non edificati e lotti edificati, cubatura o vani realizzati, l'uso abitativo o commerciale della proprietà, il fronte stradale, ecc.

L’articolo 26 dello Statuto del Consorzio Lido dei Pini Lupetta stabilisce i criteri di calcolo dei contributi ordinari. La misura e le modalità di ripartizione dei contributi alle spese vengono stabiliti come segue:

  • Le spese generali vanno ripartite in parti uguali in base al numero di voti di cui ogni consorziato dispone.
  • Le spese relative all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere consortili, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono, di massima, ripartite in ragione dei benefici che l’utente trae o potrà trarre da determinarsi con appositi criteri di riparto.
  • Tali criteri, di norma e salva diversa statuizione dell’organo competente a deliberarli, si baseranno sulla determinazione di due distinte quote calcolate in base al rapporto esistente tra la superficie dei lotti non edificati e quella dei lotti edificati.
  • La prima di dette due quote sarà suddivisa tra tutti i consorziati in proporzione alla superficie del terreno posseduto e tenendo conto della sua edificabilità, di eventuali vincoli o di utilizzazioni commerciali; l’altra invece sarà suddivisa tra i soli proprietari dei terreni utilizzati tenendo conto della tipologia delle costruzioni realizzate.

L’articolo 29 dello Statuto del Consorzio Lido dei Pini Lupetta prevede che:

  • I criteri ed i piani di riparto delle spese di costruzione delle opere sono applicabili di norma anche ai lavori di manutenzione ed agli oneri di esercizio delle medesime, a meno che il Consiglio di Amministrazione non si renda conto delle opportunità che si applichino altri piani di riparto.

L’articolo 16 dello Statuto del Consorzio Lido dei Pini Lupetta stabilisce che:

  • L'Assemblea dei Delegati approvi entro il mese di agosto, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il relativo piano di riparto, … omissis… , previo parere dei Revisori.

Attualmente le quote in vigore sono state stabilite dall'Assemblea dei Delegati nel 2014

Le quote applicate ai consorziati, sulla base del Bilancio di Previsione, vengono calcolate

con riferimento alle spese generali ed alle spese per l'erogazione dei servizi.

Le spese generali vengono divise in parti uguali tra tutti i consorziati.

Le Spese per l'erogazione dei servizi vengono calcolate basandosi su due parametri e cioè:

il 60% in base alla superficie totale dei lotti, con esclusione dei lotti vincolati o non edificabili;                  

il 40%, in parti uguali, suddiviso per le unità immobiliari fabbricate (abitazioni e

negozi/attività commerciali).

 

Cosa si deve fare in caso di variazione di proprietà dell’immobile o del lotto?

Tutte le variazioni di proprietà, anche parziali ed a qualsiasi titolo, devono essere comunicate al Consorzio, preferibilmente a mezzo di lettera raccomandata, allegando copia dell’atto, di norma entro 30 giorni dalla data dell’avvenuto cambiamento. Le variazioni comunicate verranno apportate dal Consorzio nei ruoli successivi a quello in esazione.

La non ottemperanza  di comunicazione in merito alla variazione di proprietà – indispensabile per l’aggiornamento dei ruoli – autorizza il Consorzio ad eseguire accertamenti d’Ufficio che avranno valore a tutti gli effetti impositivi ed il cui costo verrà addebitato agli inadempienti.

In luogo della trasmissione della copia dell’atto di compravendita è ammessa un’autocertificazione in cui il dante o l’avente causa autocertifichi l’avvenuto passaggio di proprietà ed indichi i dati necessari per l’aggiornamento dei ruoli (generalità, data di nascita, codice fiscale, residenza, ubicazione, estremi catastali dell’immobile, estremi dell’atto di proprietà, ecc.).

 

Ho comperato un lotto e/o un immobile nel Consorzio, che devo fare?

Qualora non lo avesse fatto il venditore, dovrà comunicarlo al Consorzio consegnando copia della documentazione attestante l'atto di compra/vendita.

 

Alcuni consorziati dicono di non pagare il Consorzio è possibile? Perché invece io devo pagare?

Innanzitutto è possibile che alcuni consorziati ricevano le cartelle ed abbiano deciso di non volerle pagare, in tal caso l’Ente esattore a tempo debito si attiverà attribuendo loro gli interessi, more e spese.

E' anche probabile che alcuni consorziati non ricevano le cartelle perché queste vengono recapitate al loro domicilio fiscale non aggiornato rispetto a quello dove risiedono. In tal caso l’Ente esattore procede con gli accertamenti con l'attribuzione degli interessi, more e spese.

E' possibile anche che né loro, né chi ha venduto l’immobile o la proprietà abbiano comunicato al Consorzio la variazione. In questo caso il Consorzio procederà con gli accertamenti d'Ufficio i cui oneri verranno poi attribuiti a carico degli inadempienti.

E' ovvio quindi che è sicuramente opportuno accertare l'esatta iscrizione nei ruoli e verificare l'esatta registrazione della proprietà nei registri del Consorzio, così come occorre accertarsi presso l’Ente esattore che i contributi consortili intestati ancora al venditore siano stati regolarmente pagati, perché in caso contrario dovranno essere saldati dal nuovo proprietario.

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