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Lo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini Lupetta

Diversi Consorziati ci hanno chiesto di fare, ancora una volta, chiarezza sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.  Non ci sottraiamo dal farlo, precisando che tutto quello che andremo a riportare, di seguito, lo abbiamo attinto dalla documentazione presente sul sito internet del Consorzio.

1918 – Viene emanato il DL.LGT 01/09/1918 n. 1446, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, che concede “Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse”.

1955 - Per costituire un Consorzio era necessario presentare, ai sensi dell’art. 2 del DL.LGT 01/09/1918 n. 1446, al Sindaco del Comune (Pomezia nel caso del nostro Consorzio) apposita domanda per la costituzione del Consorzio, pertanto:

- 07/03/1955 i proprietari dei fondi presentarono domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la "Costituzione di un Consorzio di strade vicinali non soggette a pubblico transito e riportate nella rete stradale studiata per il piano di lottizzazione (indicato sulla planimetria depositata al Comune di Pomezia), ovvero un "Consorzio volontario su di un'area della superficie di circa 59 ettari".

- 22/5/1955 il Comune di Pomezia, dopo aver compiuto tutti gli atti previsti dalle leggi, convocò un'assemblea degli utenti abituali, proprietari dei lotti e delle strade, nella quale fu "deliberata la costituzione del Consorzio".

- 30/8/1955 la Giunta Comunale di Pomezia con delibera n. 104 "approva la Costituzione del Consorzio".

- 23/9/1955 la Delibera Prefettizia n. 37279 della Div. 4^, prese atto della delibera della Giunta Comunale di Pomezia.

- 30/12/1955 il Consiglio Comunale di Pomezia con delibera n. 84 "Approvò: 1) La Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini Lupetta"; 2) lo Statuto del Consorzio; 3) l'Elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti); 4) il Territorio del Consorzio; 5) il Criterio di Ripartizione (il cosiddetto “piano di riparto”) delle spese (proporzionale al terreno del lotto, con +10% per i lotti fronteggianti le strade asfaltate).

- 6/1/1956 la Giunta di Pomezia "Approva la delibera del 30/12/1955 del consiglio Comunale".

- 26/3/1956 la Giunta Provinciale Amministrativa, in rappresentanza dello Stato, con verbale n. 144 riconosce il Consorzio in quanto "Approva il provvedimento del Consiglio Comunale e, pertanto, lo Statuto è approvato nella sua stesura definitiva".

- 23/4/1956 il Prefetto, con delibera Prefettizia n. 31898 della Div. 4^, interviene affinché venga modificato l'art. 17 dello Statuto "nel senso che non venga attribuito alcun voto al Comune dato che non corrisponde contributi".

- 28/6/1956, nella Casa Comunale di Pomezia, viene formalmente costituito il Consorzio volontario Lido dei Pini “Lupetta”, con atto notarile Rep. n. 65428 e Racc. n. 13443.

- 06/2/1958 il Consiglio Comunale di Pomezia approva all’unanimità il piano di lottizzazione presentato dagli utenti delle strade vicinali e lo “Schema di Convenzione per atto pubblico tra il Comune di Pomezia e il Consorzio Lido dei Pini Lupetta”.

1958 – Entra in vigore la Legge 12/2/1958 – n. 126 recante “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e cioè che “La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto”, il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” diviene, per legge, un consorzio obbligatorio.

1970 - Nasce il Comune di Ardea e il territorio del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” passa dal Comune di Pomezia al Comune di Ardea.

31/3/1976 – Viene emanata la Delibera n. 193 del Commissario Prefettizio su "Classificazione strade sul territorio comunale - Legge 12/2/1958 n. 126": Le strade del Consorzio sono tutte "Strade Vicinali" (strade di proprietà privata, solitamente oggetto di comunicazione dei proprietari dei fondi adiacenti, sottoposte a servitù di pubblico passaggio ed i poteri su tale servitù sono esercitati dal Comune e la materia è regolata art. 19 L. 20/3/1865 n. 2248 e dal DL.Lgt 1/9/1918 n. 1446).

12/4/1984 - Delibera n. 27 del Consiglio Comunale di Ardea su "Classificazione strade comunali", sono classificate comunali 13 strade del Consorzio, perché conformi all'art. 7 L. 12/2/1958 n. 126.

25/9/1984 - la Delibera n. 27 del Consiglio Comunale di Ardea, riguardante le strade di proprietà privata, è annullata dalla Regione Lazio nella seduta del Co.Re.Co. Sezione di Controllo il 25/9/1984 con verbale n. 214 che, in sintesi, cita: "Considerato che la citata classificazione ha un mero valore dichiarativo e ricongiuntivo che presuppone l'acquisizione a patrimonio comunale delle strade di proprietà privata, quindi si configura un eccesso di potere da parte del Comune" che per classificarle comunali deve acquisirle a patrimonio comunale come conferma anche lo Studio Legale avv. Lupi (CC36/pg 6): 1) La classificazione ….. 2) Atto dichiarativo dell'esistenza di pubblico transito; 3) Diritto reale del Comune (art. 825 C.C.) di assoggettare le strade al regime del pubblico demanio (potere/dovere di sicurezza ed efficienza delle strade e degli impianti accessori e relativa responsabilità esclusiva); 4) Si può sostenere l'esclusione del Consorzio dai rispettivi oneri e responsabilità.

25/10/1986 - l'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” approva le modifiche allo Statuto che viene inviato al Co.Re.Co. (Comitato Regionale di Controllo).

13/3/1987 - il Nuovo Statuto (tuttora in vigore) è approvato dal Co.Re.Co. con verbale n. 60 del 13/3/1987 con la dicitura "nulla da osservare".

14/7/1988 - Incorporazione del Consorzio Caffarella di ettari circa 6, quindi il territorio del Consorzio diviene di ettari 65 circa e le strade di circa 18 Km, con rogito del notaio Enrico Fenoaltea rep. n. 17247 racc. n. 7019 registrato in Roma l'1/8/1988.

25/6/1997 - Ricorso al TAR del Lazio per il riconoscimento del carattere pubblicistico del Consorzio. La sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997, respinge il ricorso ed afferma "Il carattere pubblicistico del Consorzio si ha solo quando siano qualificabili come Strade Vicinali di Uso Pubblico: 1) Concorrono i requisiti del passaggio abituale di persone di un gruppo territoriale come il comune; 2) Concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di pubblico interesse; 3) Titolo valido a dimostrazione dell'uso pubblico delle strade (atto del comune o convenzione d'uso).

2/11/1998 - Ricorso al Consiglio di Stato in appello n. 9380/1998 contro la Regione Lazio per la riforma della sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997.

30/1/2009 - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 accoglie l'appello e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico.

Tralasciando il riepilogo delle diverse iniziative legali, portate avanti e perse con addebito delle spese, di alcuni soci, i quali asserivano che il Consorzio non fosse obbligatorio, e preso atto di tutte le sentenze che hanno confermato che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un consorzio obbligatorio, non crediamo che ci sia ancora qualcuno che abbia voglia di mettere in dubbio lo stato giuridico e la natura del nostro Consorzio.