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Parlano di un Consorzio che non conoscono!

Negli ultimi giorni, alcuni Consorziati ci hanno posto domande in merito alla natura giuridica del Consorzio. Sulle prime, le domande ci hanno creato perplessità perché non riuscivamo a capirne il senso. Poi, girando sui "social", il senso lo abbiamo capito. Alcuni personaggi hanno sentenziato che "il Consorzio non è obbligatorio!". Altri si sono avventurati nell'affermare che "ora bisogna restituire i contributi versati dal Comune di Ardea!". Qualcuno è pure arrivato a dire "ormai il Consorzio è finito e chiuso!". Per questa ragione ci corre l'obbligo di riportare una breve sintesi cronologica riguardante la costituzione, nel 1955 presso il Comune di Pomezia, del Consorzio Lido dei Pini "Lupetta" e lo stato giuridico che ha acquisito nel 1958, ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126. Invitiamo, comunque, i nostri lettori a consultare tutta la documentazione (da tempo presente sul nostro sito) utile ad approfondire lo stato giuridico del Consorzio.

Cronologia di alcuni degli atti pubblici relativi alla costituzione ed alla natura giuridica del Consorzio

30/12/1955        Il Consiglio Comunale di Pomezia, con delibera n. 84 del 30/12/1955, approva all’unanimità: la Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini-Lupetta" per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito, ex art. 3 del D.L.L. 1446/1918"; 

12/2/1958        Pubblicazione della Legge 12 febbraio 1958 n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”. L'art. 14 sancisce l'obbligatorietà dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446.

Art. 14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico). La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.

12/3/1958         Con l’entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico (GU Serie Generale n.62 del 12-3-1958)” il Consorzio Lido dei Pini Lupetta diventa un consorzio obbligatorio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14, che stabilisce l’obbligatorietà dei consorzi costituiti ai sensi del D.L.L. n. 1446/1918.

27/3/1973         Il Comune di Ardea, con lettera Prot. 2851 avente come oggetto Illuminazione strade Consorzio Lido dei Pini Lupetta, scrive all’E.N.E.L. per chiedere che al Consorzio venga applicata la tariffa riservata agli Enti Pubblici per la fornitura elettrica dell’illuminazione delle strade “in quanto le strade del comprensorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta sito al Km. 28 della Litoranea Ostia ­ Anzio, e facente parte del territorio di questo Comune, sono da considerarsi, di pubblica utilità in quanto vengono utilizzate nell’interesse collettivo quali strade vicinali di uso pubblico (Art. 825 del Cod. Civ.). Il predetto Consorzio in effetti deve considerarsi classificato tra gli Enti che si sostituiscono ai Comuni nella costruzione e manutenzione delle strade…Aggiungasi infine che l'impianto di illuminazione stradale attualmente esistente nel comprensorio del Consorzio di che trattasi è stato imposto a suo tempo dal Comune di Pomezia (quando tale comprensorio ricadeva in quella giurisdizione)…si conferma che  l'illuminazione in detta zona adempie ad un fine di pubblico interesse.”

30/1/2009         Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 e accoglie l'appello del Consorzio e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo sia che “il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico” sia che il Consorzio appellante “è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico.”

18/11/2009        Il Consiglio Comunale di Ardea nella delibera n.115 del 18 novembre 2009 manifesta “la volontà di addivenire alla formalizzazione della partecipazione fattiva e contributiva del Comune al consorzio in quanto consorzio obbligatorio”.

20/2/2010          Sottoscritto il Protocollo d’Intesa, tra il Comune Ardea ed il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, propedeutico alla stipula di una Convenzione tra le parti per regolamentare i rapporti. Nella premessa il Comune di Ardea dichiara che “l’Amministrazione ha manifestato la volontà di addivenire alla formalizzazione della partecipazione fattiva e contributiva del Comune al consorzio in quanto consorzio obbligatorio”.

20/7/2011         Il Tribunale di Velletri condanna i Consorziati che avevano fatto ricorso, sostenendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non fosse un Consorzio obbligatorio. Nella sentenza il Tribunale dichiara che il Consorzio, quale Parte convenuta deve, quindi, essere considerata un consorzio obbligatorio costituito, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958 e del d.l.lt. del 1° settembre 1918 n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.”

15/1/2013           La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso di un consorziato che aveva asserito che il Consorzio fosse un ente privato e ribadisce che, “il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 (allegata in atti) dichiara che «è indubbia la qualità di ente pubblico» del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che «La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 ° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e obbligatoria»: e il massimo organo della giurisdizione amministrativa ne conclude che II Consorzio Lido dei Pini Lupetta «è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico».

15/1/2014        La Commissione Tributaria Provinciale respinge il ricorso del Comune di Ardea avverso il pagamento della cartella esattoriale con la seguente motivazione “Il Comune di Ardea è di diritto inserito nel Consorzio e come tale è soggetto al pagamento dei contributi consortili. Il Consorzio oltretutto è preesistente alla fondazione del Comune e pertanto non era sconosciuto agli organi del comune, per cui tutte le eccezioni sulla sua mancata esistenza sono prive di pregio.”

12/5/2014             Il Tribunale di Velletri respinge il ricorso di alcuni Consorziati che avevano impugnato una delibera del Consorzio sostenendo anche che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non fosse un Consorzio obbligatorio e li condanna, ribadendo che “Dall’esame della documentazione offerta dagli stessi attori ricorrenti, si evince in modo inequivoco che nel caso di specie si tratta di consorzio obbligatorio, ai sensi dell’art. 14 L. 126/58 (doc. 1 fas. Ric.)”.