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Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Emilia Romagna delibera n° 244 del 2009 PAR

In allegato la delibera n° 244 del 2009 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo Emilia Romagna, in merito agli obblighi del Comune nei confronti dei Consorzi stradali istituiti ai sensi del D.lgs. Lgt n. 1446/1918. 

La prima sentenza dell’anno!

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha depositato, il 5 gennaio 2018, il dispositivo della la sentenza N. 292/2018 con la quale è stato rigettato, con condanna alle spese, il ricorso di un nostro consorziato, il quale sosteneva di non dover pagare i contributi al Consorzio, in quanto l’immobile di sua proprietà è allocato nella porzione del territorio consortile che fa parte del Comune di Anzio. Non aggiungiamo alcun commento alla sentenza, ci preme solo ricordare ai Consorziati quanto polverone inutile è stato alzato da personaggi che, prima di parlare, dovrebbero avere l'umiltà di documentarsi sulla natura del Consorzio, sulle leggi che lo riguardano nonché sulle sentenze che lo hanno riguardato.

 

La Commissione Tributaria Prov.le di Roma da ragione al Consorzio

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso di un Consorziato il quale si rifiutava di pagare i contributi consortili, ritenendo che il suo immobile, costruito nella porzione del territorio del Consorzio che ricade nel Comune di Anzio, non facesse parte del Consorzio.

Il Consorziato è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 di spese processuali, a ciascuna delle parti resistenti che si sono costituite in giudizio (il Consorzio ed Equitalia).

In precedenza abbiamo pubblicato il dispositivo della sentenza. Oggi, dopo esserne venuti in possesso, pubblichiamo il testo integrale della Sentenza n. 28776/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

L'Amministrazione 

Altre quattro sentenze favorevoli al Consorzio!

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha emesso il 10 giugno 2014 quattro sentenze a fovore del Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", respingendo il ricorso presentato da quattro consorziati, che da anni si rifiutano di pagare i contributi consortili e che negano la natura pubblicistica ed obbligatoria del Consorzio, contro le cartelle esattoriali emesse da Equitalia. In allegato riportiamo il testo integrale delle sentenze, ma ci preme sottolineare che il comportamento di questi consorziati continua a gravare sulle spalle di tutti gli altri consorziati, i quali sono costretti a farsi carico delle spese legali che il Consorzio ha dovuto sostenere per costituirsi nei giudizi promossi dai ricorrenti.

L'Amministrazione

Un'altra sentenza a favore del Consorzio!

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha emesso il 10 giugno 2014 un'altra sentenza a favore del Consorzio Lido dei Pini "Lupetta", respingendo il ricorso presentato da un consorziato contro le cartelle esattoriali emesse da Equitalia. In allegato riportiamo, per gli utenti registrati, il testo integrale della sentenza, sottolineando che i giudici hanno testualmente affermato:

"In fattispecie analoga a quella considerata, relativa ad altro consorzio costituito per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale l settembre 1918, n. 1446, la Corte di Cassazione ha rilevato che "l'art. 7 di tale decreto prevede che "i contributi degli utenti si esigono nei modi e con iprivilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al pianodi ripartizione approvato dal consiglio comunale" e che "il contributo costituisce onere reale delfondo ". La L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, ha poi stabilito che la costituzione dei consorziprevisti dal citato D. L. Lgt., per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinalidi uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. Da tale quadro normativo deriva la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti: e da ciò consegue ulteriormente la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, insorte dopo il 1gennaio 2002, in applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie" (Cass., SSUU, 6 maggio 2013, n.10403, rv. 625969). L'adesione al Consorzio in esame è dunque obbligatoria e discende dalla qualità di proprietari (o aventi causa) di unità immobiliari comprese nel territorio consortile."

L'Amministrazione

Il Tribunale di Velletri ha dato nuovamente ragione al Consorzio!

Il 12 maggio 2014 il Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso di alcuni Consorziati, i quali avevano impugnato la delibera della loro decadenza da componenti dell'Assemblea dei Delegati.In allegato riportiamo il testo della Sentenza che invitiamo a leggere in quanto, nel respingere il ricorso, ribadisce ancora una volta che il Consorzio è un Ente Pubblico.

L'Amministrazione

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Scarica questo file (Sentenza Tribunale Velletri del 12 maggio 2014.pdf)Sentenza Tribunale Velletri del 12 maggio 2014.pdf745 kB

Il Tribunale di Velletri ha dato ragione al Consorzio

Alcuni consorziati, tra i quali diversi morosi, hanno portato avanti azioni giudiziarie contro il nostro Consorzio, asserendo che a loro parere il Consorzio non era obbligatorio.

Le loro motivazioni  sono state respinte dal Tribunale di Velletri, il quale con sentenza del 20 luglio 2011 ha rigettatto

il loro ricorsi e li ha condannati al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale di Velletri ha riconfermato l'obbligatorietà di appartenenza al Consorzio per tutti coloro che possiedono immobili ricompresi nel territorio consortile.

In allegato pubblichiamo la copia integrale della sentenza da leggere.

L'Amministrazione

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La Suprema Corte di Cassazione

Il 15 Gennaio 2013 la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha respinto, con le ordinanze 2598 e 2599, il ricorso che alcuni consorziati avevano presentato contro l'obbligatorietà del Consorzio. In allegato il testo delle due Ordinanze sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 15 gennaio 2013 e la Relazione della Procura Generale presso la Cassazione del 17 ottobre 2012, dalle quali risulta chiaro ed evidente l'obbligatorietà del Consorzio e la sua natura di Ente Pubblico Non Economico.

 

L'Amministrazione