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Sfalci, potature e rifiuti abbandonati sulle strade del Consorzio

AVVISO AI CONSORZIATI

Con riferimento alle molteplici richieste con cui viene tempestata la segreteria del Consorzio in merito alla raccolta di sfalci e potature, nonostante le spiegazioni fornite a diversi Consorziati, si rende necessario ribadire quanto segue:

  • La raccolta dei rifiuti è a totale carico e conseguente responsabilità del Comune di Ardea, il Consorzio NON può effettuare alcuna raccolta e conferimento in discarica
  • Da diverso tempo il Consorzio ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Ardea il posizionamento SETTIMANALE di un cassone per la raccolta di sfalci e potature
  • Nelle passate settimane ci sono state alcune omissioni del servizio a causa della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in corso
  • Detto cassone viene posizionato il MARTEDI’ mattina dalle 09:00 alle 12:00/12:30 circa in via dei Gigli angolo con viale delle Rose. Essendo un servizio fornito dal Comune di Ardea l’orario su indicato è un orario di massima e lo decide la società che cura il servizio.
  • Purtroppo, essendo un servizio fornito in un’area a libero accesso, viene utilizzato anche da persone provenienti da zone limitrofe al ns. Consorzio, sulle quali il ns. Ente NON ha nessun tipo di controllo, che nella maggior parte dei casi hanno anche l’abitudine di abbandonare i loro rifiuti lungo le strade del Consorzio.
  • In caso NON sia possibile conferire i rifiuti in detto cassone si rammenta che il Comune di Ardea ha istituto un punto unico di raccolta ingombranti e verde (sfalci e potature) che continua fino al 30.6.2020, con il calendario di seguito riportato, presso l’area di Via Ancona (Litoranea c/o Complesso “Le Salzare”) dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 12.00. L’accesso è consentito RIGOROSAMENTE IN ORDINE ALFABETICO, causa Emergenza Corona Virus (COVID-19), con il seguente calendario:

LUNEDI’         = A – C                     GIOVEDI’       = M – O

MARTEDI’      = D – F                     VENERDI’      = P – S

MERCOLEDI’ = G – L                      SABATO       = T – Z

Pulizia delle strade del Consorzio

Questa mattina è iniziata, con la collaborazione del Comune di Ardea che, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ringraziamo, la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade del Consozio.

Sono state raccolte, in due grossi TIR, notevoli quantità di rifiuti. La pulizia delle strade proseguirà nei prossimi giorni, in tutti i modi possibili.

Nel ribadire che abbandonare i rifiuti sulle strade è un reato, invitiamo i Consorziati a controllare il modus operandi dei giardinieri, ai quali si rivolgono per il mantenimento dei propri giardini, affinché rispettino le regole per lo smaltimento dei rifiuti arborei e degli sfalci e non li abbandonino, come sovente avviene, sulle strade consortili.

A Tutti i Consorziati

Comunichiamo che a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19, le attività ordinarie sono sospese e gli uffici del Consorzio Lido dei Pini Lupetta rimarranno chiusi fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori, necessarie, proroghe.

Per ogni eventuale richiesta o comunicazione urgente da parte dei sigg. Consorziati, si prega di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica consorziolupetta@libero.it, cercheremo di rispondere appena possibile.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i Consorziati una serena Pasqua.

I ricorsi in Commissione Tributaria

De iure condito

Alcuni Consorziati, in riferimento alle recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Roma pubblicate, ci hanno chiesto di conoscere il numero dei ricorsi presentati in CTP, i nominativi dei consorziati che li hanno presentati e lo stato del contenzioso in essere.

I nominativi dei consorziati che hanno presentato ricorso alla CTP non li riportiamo, ricordando che le proprietà insistenti sul nostro Consorzio sono circa 1.800, corrispondenti a circa 1.620 contribuenti (persone fisiche e società).

I ricorsi pervenuti sino ad oggi sono n. 53.

Per n. 28 di questi ricorsi è stata fissata l’udienza e si sono già celebrate n. 15 udienze.

Le decisioni prese in queste n. 15 udienze: in n. 7 casi il ricorso è stato accolto, in n. 2 casi il ricorso è stato rigettato (le due sentenze già da noi pubblicate). Per n. 3 casi ancora non è stata depositata la sentenza ed in n. 3 casi il ricorso è stato rinviato al Presidente per la riunione con gli altri ricorsi pendenti.

Per tutti i casi in cui il ricorso è stato accolto (ad oggi n. 7), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ovviamente, a tutela e garanzia dei Consorziati in regola, di ricorrere in Appello.

Sarà ns. cura tenere i Consorziati informati periodicamente circa l’esito dei restanti procedimenti.

Le sentenze della CTP ribadiscono lo stato giuridico del Consorzio

Mai, ma proprio mai, ci saremmo immaginati di dover ricordare quali siano i poteri che regolano i rapporti nello Stato Italiano per… confutare le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!

Ma, tant’è e non ci sottraiamo dall’obbligo di ricordare che, in Italia, esistono solo tre poteri: Il potere legislativo, Il potere esecutivo e Il potere giudiziario.

Il potere legislativo è in capo al Parlamento. Il potere esecutivo è nelle mani del Governo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.

Altri poteri non ce ne sono!

Forse qualcuno adesso si starà chiedendo ma questi dove vogliono andare a parare?.

Lo diciamo subito, vogliamo invitarvi a prendere visione di alcuni stralci della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 10 ottobre 2019, depositata il 31 ottobre 2019, riportata integralmente nell’allegato, perché fa chiarezza, in uno con le tante altre richiamate nella stessa, su tutte le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.

E’, peraltro, la penultima emessa con le stesse motivazioni e con compensazione delle spese, in quanto l’ultima ha respinto il ricorso del consorziato e lo ha condannato al pagamento di mille euro di spese legali.

La CTP di Roma ha respinto il ricorso presentato da un nostro consorziato il quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 27.8.2018, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, per la somma di 325,04 dovuta per la quota consortile anno 2017, con le seguenti motivazioni:

  1. “Nel merito, si rileva che il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è stato costituito in data 30.12.1955 con delibera n. 84 del Comune di Pomezia, nel cui territorio era all'epoca ricompresa la superficie del consorzio. Si trattava, come emerge dalla delibera, di consorzio volontario "per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito nel perimetro del relativo territorio, con lo Statuto e l'elenco degli utenti relativi', avente una superficie di 59 ettari. Con la medesima delibera veniva approvato il "criterio di ripartizione delle spese, in proporzione della superficie di ciascun lotto, con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate. “
  2. “Le modifiche normative intervenute successivamente all'atto di costituzione consentono tuttavia di affermare, oggi, che si tratti di ente pubblico.”
  3. “La legge 12.2.1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), art. 14, prevede infatti che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". È incontestato che, all'attualità, il consorzio gestisca beni che sono sicuramente di uso pubblico, non soltanto le strade, che sono soggette al pubblico transito, ma anche la rete fognaria e l'illuminazione stradale. Si tratta dunque di consorzio obbligatorio, natura giuridica che si è sovrapposta a quella originaria, come peraltro nel caso di specie emerge dal relativo statuto (che espressamente qualifica il Consorzio come obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; ente pubblico riconosciuto con atto della Giunta provinciale amministrativa del 26 marzo 1956, n. 144) e come confermato da sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 3739/09) e della Corte di cassazione (sentenza n. 2598/ 13, n. 21593/ 14) oltre che del Tribunale di Velletri.”
  4. “Parte ricorrente si duole del fatto che il ruolo non sarebbe stato reso esecutivo dal prefetto, così come disposto dall'art. 7 del D. L. Lgt. 1446/1918. Invero, tale norma è stata abrogata, unitamente a tutto l'atto normativo che la contiene, dal D. L.22.12.2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito con modificazioni dalla legge 18.2.2008, n. 9, legge espressamente finalizzata a "procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale” (art. 2).”
  5. “In assenza di una disciplina specifica, occorre dunque rifarsi ai principi generali in materia di riscossione dei tributi. Dispone al riguardo l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 45, art. 17, che "l. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Omissis. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
  6. “In quanto ente pubblico, il Consorzio può dunque avvalersi della riscossione mediante ruolo.”
  7. “E’ poi del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio la nota della Prefettura di Roma del 20.2.2019 (prodotta dalla ricorrente) che, partendo oltretutto dal presupposto che l'adesione al consorzio sia facoltativa (conclusione che, come si è visto, contrasta con la statuizione delle supreme giurisdizioni), affronta la diversa problematica dei rapporti tra il comune ed il consorzio, ed in particolare quello degli oneri contributivi a carico del comune, che nel caso di specie sembrano soffrire dell'assenza di una convenzione tra i due soggetti, più volte prospettata ma mai definita.”
  8. “Appare altresì corretta, anche sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, la procedura per la determinazione del tributo, che passa attraverso una rituale approvazione del bilancio di previsione e la pubblicazione di esso. Si osserva, peraltro, che non viene proposta sul punto alcuna espressa censura se non quella relativa alla mancata dichiarazione di esecutività da parte del prefetto, invocando dunque una norma abrogata.”
  9. “Infine, quanto al fatto che il comune dopo aver pubblicato il bilancio lo abbia rimosso dal proprio sito web (come sembra emergere da alcune note di risposta rese da funzionari comunali ad uno dei consorziati), è un dato che non appare rilevante ai fini della qualificazione del tributo, e la condotta del comune va semmai inquadrata in un contesto del tutto peculiare che vede l'ente locale quale parte contrapposta al consorzio, per ragioni che qui non rilevano ma che non possono essere ritenute atte ad incidere negativamente sulla riscossione di tributi la cui finalità è chiaramente l'interesse pubblico di una vasta comunità.”
  10. “Né merita alcuna considerazione la "diffida" rivolta dal segretario generale del Comune di Ardea all'ente per la riscossione, atto emesso in carenza assoluta di potere stante l'assenza di qualsiasi rapporto anche funzionale tra i due soggetti, e del tutto illegittimo in quanto volto ad impedire ad un ente pubblico (quelle della riscossione) lo svolgimento di un'attività doverosa ("diffida" che 'si spiega' leggendo la cartella di pagamento, prodotta dal consorzio resistente, di cui è destinatario lo stesso comune in quanto tenuto alla contribuzione).”

“Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto.” 

In ragione di quanto sopra, Cari lettori, sia che siate dei consorziati dissidenti, sia che siate delle associazioni a senso unico, sia che siate dei dirigenti comunali, sia che siate dei politici poco ferrati nelle leggi che regolano il nostro Stato, sia che siate componenti di Commissioni di studio inclini ad ascoltare ed osannare personaggi che vi affascinano con le loro argomentazioni legali prive di fondamento giuridico, vi ribadiamo che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un Ente Pubblico che, in quanto tale, ha il diritto/dovere di riscuotere i tributi per l'interesse pubblico di una vasta comunità. 

Fatevene tutti una ragione!

Allegati:
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Il comunicato stampa inviato ai giornali

La proposta di scioglimento del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta.

Il dott. Giovanni Cucuzza, dirigente del Comune di Ardea, ha recentemente chiesto al Presidente del Consiglio Comunale di mettere all’ordine del giorno lo “scioglimento” del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta.

I presupposti della proposta di delibera si basano, essenzialmente:

a) sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 1623 del 23.01.2018;

b) sulla nota della Prefettura di Roma prot. n. 68057 del 20.02.2019;

c) sulle indicazioni di un legale di fiducia del Comune;

d) sulla circostanza che all’interno del Consorzio “volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono alcune strade vicinali destinate a pubblico transito.

La sentenza della Corte di Cassazione si riferisce, in realtà, ad una controversia sulla estraneità di alcuni consorziati rispetto al perimetro del consorzio. L’esame della stessa fa emergere che il Comune conserva un potere di azione sui consorzi solo ed esclusivamente se è esercitato in relazione alla modifica dei tracciati della viabilità e della qualificazione delle strade. Per quanto ci riguarda, quindi, il Comune di Ardea non può esercitare poteri di azione sul nostro Ente se non in relazione ad una riqualificazione delle strade vicinali del Consorzio.

Ma i Comuni, tenuto conto dell’entrata in vigore del DPR 616/77, conservano ancora tali competenze?

Infatti, gli art. 79 e 87 di questa norma, attuativa della legge n. 382/75, hanno determinato lo spostamento alle Regioni di una serie di funzioni amministrative tra le quali, appunto, quelle aventi ad oggetto le strade e la loro classificazione.

Perciò, contrariamente a quanto sostenuto implicitamente dal dott. Cucuzza sommessamente crediamo che ci si debba porre un problema di coordinamento tra norme.

Passando alla nota della Prefettura di Roma, si rileva che NON contiene diffide, ovvero intimazioni al Comune di Ardea affinché deliberi lo scioglimento del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta. Prova ne sia il fatto che anche il legale di fiducia del Comune di Ardea, il cui parere è allegato alla proposta del dott. Cucuzza, non solo NON assume alcuna posizione sull’iniziativa di scioglimento del Consorzio ma si limita a riportare un passo della citata sentenza della Corte di Cassazione e, al contrario di quanto ritenuto dal dott. Cucuzza, ipotizza l’opportunità della sottoscrizione di un atto di convenzione tra il Comune di Ardea ed il Consorzio. Convenzione per la quale era stato compiuto un buon percorso, poi inspiegabilmente interrotto.

L’ultimo presupposto della proposta di delibera è costituito dalla mai contestata circostanza che all’interno del Consorzio “volontario” Lido dei Pini-Lupetta insistono strade vicinali destinate a pubblico transito. Circostanza questa che costituisce la ragione precipua dell’esistenza del Consorzio.

In merito alla cosiddetta natura “ibrida” del Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta è necessario chiarire che è il “frutto” di una mente fantasiosa, spiritosa, finalizzata a procurare contraddizione ma … LIMITATA, rispetto ad una generale capacità di interpretazione di una norma.

Infatti una cosa è la previsione legislativa dell’esistenza di un soggetto e/o ente e/o organo… altra cosa è la norma che ne disciplina le modalità di costituzione. Tra tali concetti corre la stessa differenza che esiste tra una mela ed una bottiglia d’acqua.

Infatti, secondo il nostro attuale ordinamento giuridico, per la gestione delle strade vicinali la costituzione di un consorzio di manutenzione è obbligatoria. E può effettuarsi o su iniziativa dei proprietari dei relativi terreni sui quali le strade insistono o per factum principis cioè per iniziativa della pubblica amministrazione.

Il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è nato nel 1956, presso il Comune di Pomezia, per iniziativa volontaria dei proprietari dei terreni. Successivamente, il 12.02.1958, con la legge n. 126, il legislatore ha dichiarato tali enti obbligatori, imponendo così la loro obbligatoria costituzione. Dov’è, quindi, ravvisabile la illegittimità del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta?

La proposta avanzata dal dott. Cucuzza (… che per la sua carente motivazione dovrebbe mettere in guardia un consigliere comunale dal votarla …) recita testualmente: “DELIBERA lo scioglimento del consorzio volontario denominato Consorzio Stradale Lido dei Pini-Lupetta” con conseguente “… mandato alla Giunta Comunale di provvedere alla predisposizione degli atti necessari alla definizione della nuova organizzazione consortile “obbligatoriaentro sei mesi …”.

Ove ciò avvenga, la gestione oggi effettuata dal Consorzio sulle opere stradali, sulla pubblica illuminazione, sull’impianto idraulico, acquedotto e sulla rete fognaria (beni TUTTI di proprietà del Consorzio e, quindi, dei Consorziati) da chi sarebbe effettuata? E, soprattutto, come ci si comporterebbe, in questo periodo, di fronte alla responsabilità per eventuali danni a terzi?

E’ opportuno ribadire che la natura obbligatoria del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta, in origine costituito volontariamente, oltre ad essere prevista in generale dalla suddetta legge n. 126/58, è stata espressamente accertata, dichiarata e ribadita dalle sentenze delle magistrature superiori e cioè:

a) dalla sentenza n. 3739/09 pronunciata in data 30.01.2009 dal Consiglio di Stato;

b) dalle ordinanze n. 2598/13 e 2599/2013 e relative conclusioni del PM, pronunciate in data 15.01.2013 dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite,

c) dalla sentenza n. 1890/11, pronunciata in data 20.07.2011 dal Tribunale di Velletri.

In relazione a quanto rappresentato, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha dato incarico al proprio legale di predisporre un atto di significazione e diffida, in corso di notificazione a tutti i componenti del Consiglio Comunale di Ardea, con il quale si intima ai destinatari di NON ADOTTARE alcuna delibera avente ad oggetto lo scioglimento del predetto Consorzio per tutta una serie di ragioni e soprattutto in quanto – essendo esso OBBLIGATORIO per legge e perfettamente funzionante tanto che la manutenzione delle strade è effettuata quotidianamente – il relativo atto di deliberazione sarebbe illegittimo e pertanto prontamente impugnato davanti al giudice amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta ha, altresì, incaricato il proprio legale di fiducia di dare alla Corte dei Conti opportuna notizia della temeraria proposta di deliberazione avanzata dal dott. Giovanni Cucuzza affinché – ove ciò inaspettatamente avvenga - Essa contesti a tutti coloro che con il proprio voto avranno consentito la formazione del provvedimento di scioglimento, il conseguente danno erariale per le spese di giustizia e per i danni causati al Consorzio.

Avv. Fabio De Marco

(Consigliere di Amministrazione del Consorzio Lido dei Pini-Lupetta).

Dalla strumentalizzazione del codice 0810 alla verità dei fatti

Ripetere in continuazione una bugia, può trasformarla in verità?

A Ardea, sembra proprio di SI! Qui, infatti, la battuta “daje e daje la cipolla diventa aje…” ha trovato un suo particolare brodo di coltura!

Prova ne sia che sul codice 0810, in rete e sui giornali online, abbiamo letto di tutto, dall’appropriazione da parte del nostro Consorzio di un codice di esclusiva pertinenza del Comune di Ardea sino al chiamare in causa lo stesso Sindaco di Ardea chiedendogli, con un post urlato, “SINDACO, LO 0810 E’ UN CODICE DEL COMUNE! LE INVIA LEI LE CARTELLE ESATTORIALI DEI CONTRIBUTI CONSORTILI?”

Sulle prime, dopo aver letto il post, ci abbiamo sorriso sopra. Poi abbiamo iniziato a porci delle domande, visto che non riuscivamo a capire le ragioni di “tanto rumore… per nulla”. Alla fine, giovedì 8 agosto 2019, dopo aver assistito ai lavori della Commissione Speciale Temporanea di Studio sui Consorzi, ci è stato chiaro perché sia stato tirato in ballo il codice 0810, ma non solo!

E’ stato sbandierato un uso inappropriato del codice 0810, per accreditare l’ipotesi che fosse stato il Consorzio Lido dei Pini Lupetta a richiedere all’Agenzia delle Entrate e Riscossione di utilizzare tale codice per l’incasso dei contributi consortili. La verità è un’altra dato che il codice 0810 lo attribuisce “motu proprio” l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Per questa ragione abbiamo chiesto alla Commissione di suggerire al Comune di chiedere all’ADER con quali modalità attribuisce i codici.

Montare un caso sul nulla, arrivando finanche a coinvolgere e perturbare il lavoro del Sindaco di Ardea, non è cosa da poco. A meno che non si sia trattato di un diversivo, utile a sviare l’attenzione dai danni incautamente provocati ai consorziati. Quelli, appunto, che erano stati spinti a non pagare i contributi consortili e a fare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ora, questi Consorziati hanno il problema dei fermi amministrativi e delle ingiunzioni a pagare le cartelle esattoriali scadute e la cosa ci dispiace molto.

Assistere ai lavori della Commissione Speciale è stato molto utile in quanto, in primis, l’Assessore all’ambiente, territorio, espropri e politiche del patrimonio, arch. Pamela Pezzotti ha ribadito le funzioni ed i limiti della Commissione e confermato che l’Amministrazione ha richiesto all’ADER un incontro specifico che si dovrebbe tenere nel prossimo mese di settembre; poi ha riferito che il Comune di Pomezia, a seguito di una specifica richiesta di accesso agli atti, ha risposto di aver consegnato, già nel 1970, al Comune di Ardea la documentazione richiesta; che le strutture comunali sono state attivate per cercare la documentazione sui Consorzi, attualmente ancora non reperibile; che nel territorio di Ardea insistono 2 consorzi, la cui costituzione è riconducibile alla legge del 1918, e 11 comprensori provenienti da lottizzazioni successivamente accorpate; che l’Amministrazione prenderà in considerazione solo documentazioni rivenienti da originali, in quanto sono stati rinvenuti documenti alterati e contraffatti; che il Prefetto, qualora, in base agli atti presentati e/o esaminati, avesse riscontrato violazioni da parte del Consorzio Lido dei Pini Lupetta sarebbe già intervenuto.

In merito alla non reperibilità della documentazione riguardante il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, ci siamo permessi di consigliare alla Commissione, dopo aver manifestato il nostro apprezzamento per la sua costituzione e dopo aver preso impegno formale a consegnare alla stessa tutta la documentazione in nostro possesso, di prendere visione della deliberazione comunale n°115 del 18 novembre 2009, in quanto nella deliberazione sono riportate, e certificate dalla strutture comunali competenti, tutte le notizie riguardanti il nostro Consorzio che ne attestano la costituzione e l’evoluzione nel corso degli anni.

Il dirigente dell’area tecnica del Comune, ing. Emanuele Calcagni, a specifica domanda, rispetto al vincolo per l’acquisizione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione (strade, rete fognaria, rete idrica, illuminazione, etc.) previste dalle lottizzazioni accordate, ha sottolineato che tale vincolo riguarda le lottizzazioni accordate dal 1967 in poi e non anche quelle precedenti, spiegando che se un Comune vuole acquisire le opere di urbanizzazione effettuate prima del 1967 deve riconoscere il valore di tali opere e pagarne il corrispettivo ai legittimi proprietari, i Consorzi, ovverosia ai consorziati.

L’unica nota stonata che abbiamo rilevato, dopo la conclusione dei lavori della Commissione, riguarda il modo con il quale alcuni di coloro che hanno assistito ai lavori sono intervenuti. Non hanno rispettato la raccomandazione della Presidente Giovannella Riccobono di fare interventi brevi e di non più di cinque minuti ed hanno scambiato la Commissione per un aula di Tribunale nella quale si sentivano a proprio agio ed autorizzati a fare delle arringhe, lunghe e capziose.

Attivato Terminale POS presso gli Uffici della Segreteria del Consorzio

Da oggi in poi sarà possibile pagare, prima della scadenza, gli Avvisi di Pagamento dei contributi consortili, o le rate di eventuali rateizzazioni di contributi accordate, tramite un terminale POS istallato presso gli Uffici di Segreteria del Consorzio.

Il servizio è utilizzabile solo per BANCOMAT e carte di credito dei circuiti VISA o MasterCard