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Le azioni di recupero crediti dell'Agenzia Entrate e Riscossione
Informiamo i Consorziati che l’AdER (Agenzia delle Entrate e Riscossione) ci ha comunicato lo stato delle procedure coatte di recupero dei crediti vantati dal Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” nei confronti dei consorziati morosi, dall’esame del quale emerge che, nel corso dell’anno 2018, sono state effettuati n° 84 pignoramenti immobiliari presso terzi, n° 17 iscrizioni di ipoteca e n° 15 preavvisi di fermo.
Avvisiamo, inoltre, i Consorziati che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle istanze di rottamazione, l’agente della riscossione, a partire dal mese di settembre p.v., darà ulteriore impulso alle azioni di recupero ai danni dei consorziati morosi.
Sarebbe bene leggere le Sentenze, prima di stravolgerle
Il 26 settembre 2018 l’Associazione “Per Lupetta” ha inviato ad alcuni Consorziati un comunicato (all.1), con allegata la copia di un dispositivo di una sentenza (all.2) che, al momento, ha destato molte perplessità, sia per il titolo “I Giudici ci danno ragione”, sia perché non risultavano giudizi pendenti per cartelle esattoriali illegittime nei confronti del ns. Consorzio.
Conoscendo gli estensori del “proclama” e la loro attitudine alle “Fake News” (le notizie false), diffuse a puro titolo propagandistico e, forse, “per fare cassa”, abbiamo effettuato dei semplici accertamenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed il risultato è stato, come al solito, una conferma dei nostri dubbi.
Infatti, dopo una ricerca basata sui dati incontrovertibili evidenziati nel dispositivo divulgato (all.2), ovvero sezione, date, oggetto, parti coinvolte e quant’altro riscontrabile, abbiamo scoperto che l’unica Sentenza con questi requisiti, riguarda sì un Consorzio Stradale, quello di “Lavinio S. Olivo e S. Anastasio” (all.3) e quindi, guarda caso, NON il Consorzio Lido dei Pini Lupetta.
Tra l’altro, dalla lettura della Sentenza, si può facilmente capire che l’oggetto del contenzioso riguarda la posizione sul territorio, del Consorzio di Lavinio, di un immobile, assoggettato al tributo consortile, che il ricorrente ritiene essere al di fuori dal territorio stesso. A tal proposito, ci preme ricordare che un nostro consorziato ha già affrontato e PERSO un giudizio per una situazione analoga (con pagamento delle spese processuali), avendo sostenuto che il suo immobile non ricadesse nel territorio del nostro Consorzio (all.4) e quindi, NOI abbiamo già affrontato e definito tale tipologia di “contenzioso”.
Infine, riteniamo opportuno sottolineare che, anche se l’Agenzia Entrate – Riscossione non si è presentata in giudizio, le cartelle esattoriali emesse dal Consorzio “Lavinio S. Olivo e S. Anastasio” NON sono state assolutamente dichiarate illegittime dai giudici della Commissione Tributaria.
Sarà quindi nostra premura tornare presto su tale argomento, per spiegare nuovamente la “sostanza” di questi “inconcludenti rumori”.
Parlano di un Consorzio che non conoscono!
Negli ultimi giorni, alcuni Consorziati ci hanno posto domande in merito alla natura giuridica del Consorzio. Sulle prime, le domande ci hanno creato perplessità perché non riuscivamo a capirne il senso. Poi, girando sui "social", il senso lo abbiamo capito. Alcuni personaggi hanno sentenziato che "il Consorzio non è obbligatorio!". Altri si sono avventurati nell'affermare che "ora bisogna restituire i contributi versati dal Comune di Ardea!". Qualcuno è pure arrivato a dire "ormai il Consorzio è finito e chiuso!". Per questa ragione ci corre l'obbligo di riportare una breve sintesi cronologica riguardante la costituzione, nel 1955 presso il Comune di Pomezia, del Consorzio Lido dei Pini "Lupetta" e lo stato giuridico che ha acquisito nel 1958, ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126. Invitiamo, comunque, i nostri lettori a consultare tutta la documentazione (da tempo presente sul nostro sito) utile ad approfondire lo stato giuridico del Consorzio.
Cronologia di alcuni degli atti pubblici relativi alla costituzione ed alla natura giuridica del Consorzio
30/12/1955 Il Consiglio Comunale di Pomezia, con delibera n. 84 del 30/12/1955, approva all’unanimità: la Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini-Lupetta" per la sistemazione e manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito, ex art. 3 del D.L.L. 1446/1918";
12/2/1958 Pubblicazione della Legge 12 febbraio 1958 n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”. L'art. 14 sancisce l'obbligatorietà dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446.
Art. 14. (Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico). La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e' obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.
12/3/1958 Con l’entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico (GU Serie Generale n.62 del 12-3-1958)” il Consorzio Lido dei Pini Lupetta diventa un consorzio obbligatorio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 14, che stabilisce l’obbligatorietà dei consorzi costituiti ai sensi del D.L.L. n. 1446/1918.
27/3/1973 Il Comune di Ardea, con lettera Prot. 2851 avente come oggetto Illuminazione strade Consorzio Lido dei Pini Lupetta, scrive all’E.N.E.L. per chiedere che al Consorzio venga applicata la tariffa riservata agli Enti Pubblici per la fornitura elettrica dell’illuminazione delle strade “in quanto le strade del comprensorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta sito al Km. 28 della Litoranea Ostia Anzio, e facente parte del territorio di questo Comune, sono da considerarsi, di pubblica utilità in quanto vengono utilizzate nell’interesse collettivo quali strade vicinali di uso pubblico (Art. 825 del Cod. Civ.). Il predetto Consorzio in effetti deve considerarsi classificato tra gli Enti che si sostituiscono ai Comuni nella costruzione e manutenzione delle strade…Aggiungasi infine che l'impianto di illuminazione stradale attualmente esistente nel comprensorio del Consorzio di che trattasi è stato imposto a suo tempo dal Comune di Pomezia (quando tale comprensorio ricadeva in quella giurisdizione)…si conferma che l'illuminazione in detta zona adempie ad un fine di pubblico interesse.”
30/1/2009 Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 e accoglie l'appello del Consorzio e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo sia che “il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico” sia che il Consorzio appellante “è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico.”
18/11/2009 Il Consiglio Comunale di Ardea nella delibera n.115 del 18 novembre 2009 manifesta “la volontà di addivenire alla formalizzazione della partecipazione fattiva e contributiva del Comune al consorzio in quanto consorzio obbligatorio”.
20/2/2010 Sottoscritto il Protocollo d’Intesa, tra il Comune Ardea ed il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, propedeutico alla stipula di una Convenzione tra le parti per regolamentare i rapporti. Nella premessa il Comune di Ardea dichiara che “l’Amministrazione ha manifestato la volontà di addivenire alla formalizzazione della partecipazione fattiva e contributiva del Comune al consorzio in quanto consorzio obbligatorio”.
20/7/2011 Il Tribunale di Velletri condanna i Consorziati che avevano fatto ricorso, sostenendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non fosse un Consorzio obbligatorio. Nella sentenza il Tribunale dichiara che il Consorzio, quale “Parte convenuta deve, quindi, essere considerata un consorzio obbligatorio costituito, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 126 del 12 febbraio 1958 e del d.l.lt. del 1° settembre 1918 n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.”
15/1/2013 La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso di un consorziato che aveva asserito che il Consorzio fosse un ente privato e ribadisce che, “il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 (allegata in atti) dichiara che «è indubbia la qualità di ente pubblico» del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che «La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 ° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, e obbligatoria»: e il massimo organo della giurisdizione amministrativa ne conclude che II Consorzio Lido dei Pini Lupetta «è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico».
15/1/2014 La Commissione Tributaria Provinciale respinge il ricorso del Comune di Ardea avverso il pagamento della cartella esattoriale con la seguente motivazione “Il Comune di Ardea è di diritto inserito nel Consorzio e come tale è soggetto al pagamento dei contributi consortili. Il Consorzio oltretutto è preesistente alla fondazione del Comune e pertanto non era sconosciuto agli organi del comune, per cui tutte le eccezioni sulla sua mancata esistenza sono prive di pregio.”
12/5/2014 Il Tribunale di Velletri respinge il ricorso di alcuni Consorziati che avevano impugnato una delibera del Consorzio sostenendo anche che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non fosse un Consorzio obbligatorio e li condanna, ribadendo che “Dall’esame della documentazione offerta dagli stessi attori ricorrenti, si evince in modo inequivoco che nel caso di specie si tratta di consorzio obbligatorio, ai sensi dell’art. 14 L. 126/58 (doc. 1 fas. Ric.)”.
I lavori di riqualificazione e la sicurezza
In Assemblea Generale è stato confermato che i Lavori di Riqualificazione continueranno, anche se diversi consorziati non hanno pagato i contributi straordinari e non solo quelli. Interventi si stanno effettuando in Via delle Gardenie, altri sono previsti per riasfaltare le poche strade sulle quali non sono stati fatti lavori.
I lavori di messa in sicurezza e di controllo delle strade, che fanno parte delle migliorie proposte dalle ditte che si sono aggiudicate gli appalti, prevedono l'approntamento, prima dell'inizio dell'estate, di tutta la segnaletica, orizzontale e verticale, e l'istallazione di telecamere e fototrappole.
Le foto allegate si riferiscono all'istallazione delle prime telecame e fototrappole.

Dalla strumentalizzazione del codice 0810 alla verità dei fatti
Ripetere in continuazione una bugia, può trasformarla in verità?
A Ardea, sembra proprio di SI! Qui, infatti, la battuta “daje e daje la cipolla diventa aje…” ha trovato un suo particolare brodo di coltura!
Prova ne sia che sul codice 0810, in rete e sui giornali online, abbiamo letto di tutto, dall’appropriazione da parte del nostro Consorzio di un codice di esclusiva pertinenza del Comune di Ardea sino al chiamare in causa lo stesso Sindaco di Ardea chiedendogli, con un post urlato, “SINDACO, LO 0810 E’ UN CODICE DEL COMUNE! LE INVIA LEI LE CARTELLE ESATTORIALI DEI CONTRIBUTI CONSORTILI?”
Sulle prime, dopo aver letto il post, ci abbiamo sorriso sopra. Poi abbiamo iniziato a porci delle domande, visto che non riuscivamo a capire le ragioni di “tanto rumore… per nulla”. Alla fine, giovedì 8 agosto 2019, dopo aver assistito ai lavori della Commissione Speciale Temporanea di Studio sui Consorzi, ci è stato chiaro perché sia stato tirato in ballo il codice 0810, ma non solo!
E’ stato sbandierato un uso inappropriato del codice 0810, per accreditare l’ipotesi che fosse stato il Consorzio Lido dei Pini Lupetta a richiedere all’Agenzia delle Entrate e Riscossione di utilizzare tale codice per l’incasso dei contributi consortili. La verità è un’altra dato che il codice 0810 lo attribuisce “motu proprio” l’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Per questa ragione abbiamo chiesto alla Commissione di suggerire al Comune di chiedere all’ADER con quali modalità attribuisce i codici.
Montare un caso sul nulla, arrivando finanche a coinvolgere e perturbare il lavoro del Sindaco di Ardea, non è cosa da poco. A meno che non si sia trattato di un diversivo, utile a sviare l’attenzione dai danni incautamente provocati ai consorziati. Quelli, appunto, che erano stati spinti a non pagare i contributi consortili e a fare istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ora, questi Consorziati hanno il problema dei fermi amministrativi e delle ingiunzioni a pagare le cartelle esattoriali scadute e la cosa ci dispiace molto.
Assistere ai lavori della Commissione Speciale è stato molto utile in quanto, in primis, l’Assessore all’ambiente, territorio, espropri e politiche del patrimonio, arch. Pamela Pezzotti ha ribadito le funzioni ed i limiti della Commissione e confermato che l’Amministrazione ha richiesto all’ADER un incontro specifico che si dovrebbe tenere nel prossimo mese di settembre; poi ha riferito che il Comune di Pomezia, a seguito di una specifica richiesta di accesso agli atti, ha risposto di aver consegnato, già nel 1970, al Comune di Ardea la documentazione richiesta; che le strutture comunali sono state attivate per cercare la documentazione sui Consorzi, attualmente ancora non reperibile; che nel territorio di Ardea insistono 2 consorzi, la cui costituzione è riconducibile alla legge del 1918, e 11 comprensori provenienti da lottizzazioni successivamente accorpate; che l’Amministrazione prenderà in considerazione solo documentazioni rivenienti da originali, in quanto sono stati rinvenuti documenti alterati e contraffatti; che il Prefetto, qualora, in base agli atti presentati e/o esaminati, avesse riscontrato violazioni da parte del Consorzio Lido dei Pini Lupetta sarebbe già intervenuto.
In merito alla non reperibilità della documentazione riguardante il Consorzio Lido dei Pini Lupetta, ci siamo permessi di consigliare alla Commissione, dopo aver manifestato il nostro apprezzamento per la sua costituzione e dopo aver preso impegno formale a consegnare alla stessa tutta la documentazione in nostro possesso, di prendere visione della deliberazione comunale n°115 del 18 novembre 2009, in quanto nella deliberazione sono riportate, e certificate dalla strutture comunali competenti, tutte le notizie riguardanti il nostro Consorzio che ne attestano la costituzione e l’evoluzione nel corso degli anni.
Il dirigente dell’area tecnica del Comune, ing. Emanuele Calcagni, a specifica domanda, rispetto al vincolo per l’acquisizione da parte del Comune delle opere di urbanizzazione (strade, rete fognaria, rete idrica, illuminazione, etc.) previste dalle lottizzazioni accordate, ha sottolineato che tale vincolo riguarda le lottizzazioni accordate dal 1967 in poi e non anche quelle precedenti, spiegando che se un Comune vuole acquisire le opere di urbanizzazione effettuate prima del 1967 deve riconoscere il valore di tali opere e pagarne il corrispettivo ai legittimi proprietari, i Consorzi, ovverosia ai consorziati.
L’unica nota stonata che abbiamo rilevato, dopo la conclusione dei lavori della Commissione, riguarda il modo con il quale alcuni di coloro che hanno assistito ai lavori sono intervenuti. Non hanno rispettato la raccomandazione della Presidente Giovannella Riccobono di fare interventi brevi e di non più di cinque minuti ed hanno scambiato la Commissione per un aula di Tribunale nella quale si sentivano a proprio agio ed autorizzati a fare delle arringhe, lunghe e capziose.
I ricorsi in Commissione Tributaria
De iure condito…
Alcuni Consorziati, in riferimento alle recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Roma pubblicate, ci hanno chiesto di conoscere il numero dei ricorsi presentati in CTP, i nominativi dei consorziati che li hanno presentati e lo stato del contenzioso in essere.
I nominativi dei consorziati che hanno presentato ricorso alla CTP non li riportiamo, ricordando che le proprietà insistenti sul nostro Consorzio sono circa 1.800, corrispondenti a circa 1.620 contribuenti (persone fisiche e società).
I ricorsi pervenuti sino ad oggi sono n. 53.
Per n. 28 di questi ricorsi è stata fissata l’udienza e si sono già celebrate n. 15 udienze.
Le decisioni prese in queste n. 15 udienze: in n. 7 casi il ricorso è stato accolto, in n. 2 casi il ricorso è stato rigettato (le due sentenze già da noi pubblicate). Per n. 3 casi ancora non è stata depositata la sentenza ed in n. 3 casi il ricorso è stato rinviato al Presidente per la riunione con gli altri ricorsi pendenti.
Per tutti i casi in cui il ricorso è stato accolto (ad oggi n. 7), il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ovviamente, a tutela e garanzia dei Consorziati in regola, di ricorrere in Appello.
Sarà ns. cura tenere i Consorziati informati periodicamente circa l’esito dei restanti procedimenti.
La giornata ecologica si sposta in Via Pontinia Vecchia

Il Comune di Ardea ha reso noto alla cittadinanza che dal 27 dicembre 2022 la giornata ecologica che di norma si svolge in Via Ancona (Lido delle Salzare) sarà trasferita presso l'isola ecologica di via Pontinia Vecchia km 35,800.
Questi saranno gli orari di apertura:
| Lunedì | 7.00 -13:00 |
| Martedì | 12.00 -18.00 |
| Mercoledì | 7.00 - 13.00 |
| Giovedì | 12.00 - 18.00 |
| Venerdì | 7.00 - 13.00 |
| Sabato | 7.00 - 13.00 |
Il Consorzio dalle origini ai nostri giorni
Il Consorzio “Lido dei Pini Lupetta”, dalle origini ai nostri giorni
Ci è sembrato utile ripercorre, per tappe e date, la storia del Consorzio, dalle origini ai nostri giorni, affinché ogni consorziato possa prenderne visione ed averne memoria.
Un particolare ringraziamento va al dott. Andrea Ventre per la lunga e precisa opera di ricerca che ci ha permesso di ricostruire la nostra storia.
Il 7/3/1955, a norma dell'art. 2 del D.L.L.gt. 1/9/1918 n. 1446, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473 "Concessione agli utenti delle strade vicinali della facoltà di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse" fu presentata domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la "Costituzione di un Consorzio Stradale di strade vicinali non soggette a pubblico transito e riportate nella rete stradale studiata per il piano di lottizzazione (indicato sulla planimetria depositata al Comune di Pomezia), ovvero un "Consorzio volontario su di un'area della superficie di circa 59 ettari".
Il 22/5/1955 il Comune di Pomezia, dopo aver compiuto tutti gli atti previsti dalle leggi, convocava un'assemblea degli utenti abituali, proprietari dei lotti e delle strade, nella quale fu "deliberata la costituzione del Consorzio".
Il 30/8/1955 la Giunta Comunale di Pomezia con delibera n. 104 "approva la Costituzione del Consorzio".
Il 23/9/1955 la Delibera Prefettizia n. 37279 della Div. 4^, ha preso atto della delibera della Giunta Comunale di Pomezia.
Il 30/12/1955 il Consiglio Comunale di Pomezia con delibera n. 84 "Approva: 1) La Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini Lupetta"; 2) lo Statuto del Consorzio; 3) l'Elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti); 4) il Territorio del Consorzio; 5) il Criterio di Ripartizione delle spese (proporzionale al terreno del lotto, con +10% per i lotti fronteggianti le strade asfaltate).
Il 6/1/1956 la Giunta di Pomezia "Approva la delibera del 30/12/1955 del consiglio Comunale".
Il 26/3/1956 la Giunta Provinciale Amministrativa, in rappresentanza dello Stato, con verbale n. 144 riconosce il Consorzio in quanto "Approva il provvedimento del Consiglio Comunale e, pertanto, lo Statuto è approvato nella sua stesura definitiva".
Il 23/4/1956 il Prefetto Div. 4^ n. 31898 interviene affinché venga modificato l'art. 17 dello Statuto "nel senso che non venga attribuito alcun voto al Comune dato che non corrisponde contributi".
Il 28/6/1956, nella Casa Comunale di Pomezia, veniva formalmente costituito il Consorzio con atto notarile Rep. n. 65428 e Racc. n. 13443.
Il 28/6/1956 – Viene convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei consorziati per l'elezione degli organi consortili. L'Assemblea andò deserta.
Il 12/2/1958 – la Legge n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”all'art. 14 sancisce l'obbligatorietà del Consorzio.
LEGGE 12 febbraio 1958, n. 126
Art. 14.
(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei
comprensori di bonifica, e' obbligatoria.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.
Atto di Cessione di proprietà del 12/6/1961 n. 21663, delle strade riguardanti i 23 ettari di terreno suddiviso in lotti del prof. Francesco La Face, avendo venduto i lotti, come concordato con gli acquirenti, trasferisce al Consorzio, rappresentato dal Generale di Squadra Area Ferdinando Raffaelli, autorizzato dal CdA con delibera del 27/4/1961 inserita a rogito notarile, le aree destinate a strade (Catasto Terreni di Pomezia alla partita 644, foglio 56, le 14 particelle nn. 19,45, 193, 205, 206, 207, 227, 231, 257, 316, 331, 341, 354 e 370). "Il possesso è immediato e nello stato di fatto e di diritto e nessun corrispettivo è dato perché già compreso nel prezzo dei lotti venduti".
Nel 1970 – Avviene il passaggio del territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta dal Comune di Pomezia al Comune di Ardea.
Il 31/3/1976 - Delibera n. 193 del Commissario Prefettizio su "Classificazione strade sul territorio comunale - Legge 12/2/1958 n. 126": Le nostre sono tutte "Strade Vicinali" (strade di proprietà privata, solitamente oggetto di comunicazione dei proprietari dei fondi adiacenti, sottoposte a servitù di pubblico passaggio ed i poteri su tale servitù sono esercitati dal Comune e la materia è regolata art. 19 L. 20/3/1865 n. 2248 e dal DLLgt 1/9/1918 n. 1446).
Il 12/4/1984 Delibera n. 27 del Consiglio Comunale su "Classificazione strade comunali" dove sono classificate comunali 13 strade del Consorzio, perché conformi all'art. 7 L. 12/2/1958 n. 126. Tale delibera per le strade di proprietà privata, è stata annullata dalla Regione Lazio nella seduta del Co.Re.Co. Sezione di Controllo il 25/9/1984 con verbale n. 214 che, in sintesi, cita: "Considerato che la citata classificazione ha un mero valore dichiarativo e ricongiuntivo che presuppone l'acquisizione a patrimonio comunale delle strade di proprietà privata, quindi si configura un eccesso di potere da parte del Comune" che per classificarle comunali deve acquisirle a patrimonio comunale come conferma anche lo Studio Legale avv. Lupi (CC36/pg 6): 1) La classificazione ….. 2) Atto dichiarativo dell'esistenza di pubblico transito; 3) Diritto reale del Comune (art. 825 C.C.) di assoggettare le strade al regime del pubblico demanio (potere/dovere di sicurezza ed efficienza delle strade e degli impianti accessori e relativa responsabilità esclusiva); 4) Si può sostenere l'esclusione del Consorzio dai rispettivi oneri e responsabilità.
Il 25/10/1986 l'Assemblea Generale n. 1 del Consorzio ha deliberato le modifiche allo Statuto ed il Nuovo Statuto è stato approvato dal Co.Re.Co. con verbale n. 60 del 13/3/1987 con la dicitura "nulla da osservare".
NOTA - Le modifiche non hanno posto in evidenza che le strade erano aperte al pubblico transito (sembra fin dal 1962) e quindi anche utilizzate da tutti i cittadini di Ardea quali utenti e, per questo, il comune doveva versare il contributo come per legge.
Il 14/7/1988 - Incorporazione del Consorzio Caffarella di ettari circa 6, quindi l'intero territorio diviene di ettari 65 circa e strade di circa 18 Km, con rogito del notaio Enrico Fenoaltea rep. n. 17247 racc. n. 7019 registrato in Roma l'1/8/1988.
Il 25/6/1997 - Ricorso al TAR del Lazio per il riconoscimento del carattere pubblicistico del Consorzio. La sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997, Respinge il ricorso ed afferma "Il carattere pubblicistico del Consorzio si ha solo quando siano qualificabili come Strade Vicinali di Uso Pubblico: 1) Concorrono i requisiti del passaggio abituale di persone di un gruppo territoriale come il comune; 2) Concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di pubblico interesse; 3) Titolo valido a dimostrazione dell'uso pubblico delle strade (atto del comune o convenzione d'uso) - SCRIMINANTE è quindi l'USO PUBBLICO.
Il 2/11/1998 - Ricorso al Consiglio di Stato in appello n. 9380/1998 contro la Regione Lazio per la riforma della sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997 ed ha avuto risposta
Il 30/1/2009 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 accoglie l'appello e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico.
ARDEA - I CERTIFICATI IN TABACCHERIA
UNA BELLA INIZIATIVA !!!!

Distribuzione GAS
Abbiamo contattato la società "2i Rete Gas", che sta effettuando i lavori di scavo e posa in opera delle tubazioni per la distribuzione del GAS lungo via delle Palme, per avere informazioni in merito al servizio che si appresta a fornire.
In ragione delle disponibilità manifestate dalla "2i Rete Gas", riportiamo in allegato un Avviso e una Manifestazione di Interesse per i Consorziati, con immobili situati in via delle Magnolie, via dei Ciliegi, via dei Cipressi, via delle Mimose e via dei Platani, interessati all'allaccio alla rete del GAS.
Sfalci, potature e rifiuti abbandonati sulle strade del Consorzio
AVVISO AI CONSORZIATI
Con riferimento alle molteplici richieste con cui viene tempestata la segreteria del Consorzio in merito alla raccolta di sfalci e potature, nonostante le spiegazioni fornite a diversi Consorziati, si rende necessario ribadire quanto segue:
- La raccolta dei rifiuti è a totale carico e conseguente responsabilità del Comune di Ardea, il Consorzio NON può effettuare alcuna raccolta e conferimento in discarica
- Da diverso tempo il Consorzio ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Ardea il posizionamento SETTIMANALE di un cassone per la raccolta di sfalci e potature
- Nelle passate settimane ci sono state alcune omissioni del servizio a causa della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in corso
- Detto cassone viene posizionato il MARTEDI’ mattina dalle 09:00 alle 12:00/12:30 circa in via dei Gigli angolo con viale delle Rose. Essendo un servizio fornito dal Comune di Ardea l’orario su indicato è un orario di massima e lo decide la società che cura il servizio.
- Purtroppo, essendo un servizio fornito in un’area a libero accesso, viene utilizzato anche da persone provenienti da zone limitrofe al ns. Consorzio, sulle quali il ns. Ente NON ha nessun tipo di controllo, che nella maggior parte dei casi hanno anche l’abitudine di abbandonare i loro rifiuti lungo le strade del Consorzio.
- In caso NON sia possibile conferire i rifiuti in detto cassone si rammenta che il Comune di Ardea ha istituto un punto unico di raccolta ingombranti e verde (sfalci e potature) che continua fino al 30.6.2020, con il calendario di seguito riportato, presso l’area di Via Ancona (Litoranea c/o Complesso “Le Salzare”) dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 12.00. L’accesso è consentito RIGOROSAMENTE IN ORDINE ALFABETICO, causa Emergenza Corona Virus (COVID-19), con il seguente calendario:
LUNEDI’ = A – C GIOVEDI’ = M – O
MARTEDI’ = D – F VENERDI’ = P – S
MERCOLEDI’ = G – L SABATO = T – Z
Pulizia delle strade del Consorzio
Questa mattina è iniziata, con la collaborazione del Comune di Ardea che, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ringraziamo, la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade del Consozio.
Sono state raccolte, in due grossi TIR, notevoli quantità di rifiuti. La pulizia delle strade proseguirà nei prossimi giorni, in tutti i modi possibili.
Nel ribadire che abbandonare i rifiuti sulle strade è un reato, invitiamo i Consorziati a controllare il modus operandi dei giardinieri, ai quali si rivolgono per il mantenimento dei propri giardini, affinché rispettino le regole per lo smaltimento dei rifiuti arborei e degli sfalci e non li abbandonino, come sovente avviene, sulle strade consortili.
Le sentenze della CTP ribadiscono lo stato giuridico del Consorzio
Mai, ma proprio mai, ci saremmo immaginati di dover ricordare quali siano i poteri che regolano i rapporti nello Stato Italiano per… confutare le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!
Ma, tant’è e non ci sottraiamo dall’obbligo di ricordare che, in Italia, esistono solo tre poteri: Il potere legislativo, Il potere esecutivo e Il potere giudiziario.
Il potere legislativo è in capo al Parlamento. Il potere esecutivo è nelle mani del Governo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.
Altri poteri non ce ne sono!
Forse qualcuno adesso si starà chiedendo “ma questi dove vogliono andare a parare?”.
Lo diciamo subito, vogliamo invitarvi a prendere visione di alcuni stralci della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 10 ottobre 2019, depositata il 31 ottobre 2019, riportata integralmente nell’allegato, perché fa chiarezza, in uno con le tante altre richiamate nella stessa, su tutte le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.
E’, peraltro, la penultima emessa con le stesse motivazioni e con compensazione delle spese, in quanto l’ultima ha respinto il ricorso del consorziato e lo ha condannato al pagamento di mille euro di spese legali.
La CTP di Roma ha respinto il ricorso presentato da un nostro consorziato il quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 27.8.2018, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, per la somma di 325,04 dovuta per la quota consortile anno 2017, con le seguenti motivazioni:
- “Nel merito, si rileva che il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è stato costituito in data 30.12.1955 con delibera n. 84 del Comune di Pomezia, nel cui territorio era all'epoca ricompresa la superficie del consorzio. Si trattava, come emerge dalla delibera, di consorzio volontario "per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito nel perimetro del relativo territorio, con lo Statuto e l'elenco degli utenti relativi', avente una superficie di 59 ettari. Con la medesima delibera veniva approvato il "criterio di ripartizione delle spese, in proporzione della superficie di ciascun lotto, con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate. “
- “Le modifiche normative intervenute successivamente all'atto di costituzione consentono tuttavia di affermare, oggi, che si tratti di ente pubblico.”
- “La legge 12.2.1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), art. 14, prevede infatti che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". È incontestato che, all'attualità, il consorzio gestisca beni che sono sicuramente di uso pubblico, non soltanto le strade, che sono soggette al pubblico transito, ma anche la rete fognaria e l'illuminazione stradale. Si tratta dunque di consorzio obbligatorio, natura giuridica che si è sovrapposta a quella originaria, come peraltro nel caso di specie emerge dal relativo statuto (che espressamente qualifica il Consorzio come obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; ente pubblico riconosciuto con atto della Giunta provinciale amministrativa del 26 marzo 1956, n. 144) e come confermato da sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 3739/09) e della Corte di cassazione (sentenza n. 2598/ 13, n. 21593/ 14) oltre che del Tribunale di Velletri.”
- “Parte ricorrente si duole del fatto che il ruolo non sarebbe stato reso esecutivo dal prefetto, così come disposto dall'art. 7 del D. L. Lgt. 1446/1918. Invero, tale norma è stata abrogata, unitamente a tutto l'atto normativo che la contiene, dal D. L.22.12.2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito con modificazioni dalla legge 18.2.2008, n. 9, legge espressamente finalizzata a "procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale” (art. 2).”
- “In assenza di una disciplina specifica, occorre dunque rifarsi ai principi generali in materia di riscossione dei tributi. Dispone al riguardo l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 45, art. 17, che "l. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Omissis. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- “In quanto ente pubblico, il Consorzio può dunque avvalersi della riscossione mediante ruolo.”
- “E’ poi del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio la nota della Prefettura di Roma del 20.2.2019 (prodotta dalla ricorrente) che, partendo oltretutto dal presupposto che l'adesione al consorzio sia facoltativa (conclusione che, come si è visto, contrasta con la statuizione delle supreme giurisdizioni), affronta la diversa problematica dei rapporti tra il comune ed il consorzio, ed in particolare quello degli oneri contributivi a carico del comune, che nel caso di specie sembrano soffrire dell'assenza di una convenzione tra i due soggetti, più volte prospettata ma mai definita.”
- “Appare altresì corretta, anche sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, la procedura per la determinazione del tributo, che passa attraverso una rituale approvazione del bilancio di previsione e la pubblicazione di esso. Si osserva, peraltro, che non viene proposta sul punto alcuna espressa censura se non quella relativa alla mancata dichiarazione di esecutività da parte del prefetto, invocando dunque una norma abrogata.”
- “Infine, quanto al fatto che il comune dopo aver pubblicato il bilancio lo abbia rimosso dal proprio sito web (come sembra emergere da alcune note di risposta rese da funzionari comunali ad uno dei consorziati), è un dato che non appare rilevante ai fini della qualificazione del tributo, e la condotta del comune va semmai inquadrata in un contesto del tutto peculiare che vede l'ente locale quale parte contrapposta al consorzio, per ragioni che qui non rilevano ma che non possono essere ritenute atte ad incidere negativamente sulla riscossione di tributi la cui finalità è chiaramente l'interesse pubblico di una vasta comunità.”
- “Né merita alcuna considerazione la "diffida" rivolta dal segretario generale del Comune di Ardea all'ente per la riscossione, atto emesso in carenza assoluta di potere stante l'assenza di qualsiasi rapporto anche funzionale tra i due soggetti, e del tutto illegittimo in quanto volto ad impedire ad un ente pubblico (quelle della riscossione) lo svolgimento di un'attività doverosa ("diffida" che 'si spiega' leggendo la cartella di pagamento, prodotta dal consorzio resistente, di cui è destinatario lo stesso comune in quanto tenuto alla contribuzione).”
“Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto.”
In ragione di quanto sopra, Cari lettori, sia che siate dei consorziati dissidenti, sia che siate delle associazioni a senso unico, sia che siate dei dirigenti comunali, sia che siate dei politici poco ferrati nelle leggi che regolano il nostro Stato, sia che siate componenti di Commissioni di studio inclini ad ascoltare ed osannare personaggi che vi affascinano con le loro argomentazioni legali prive di fondamento giuridico, vi ribadiamo che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un Ente Pubblico che, in quanto tale, ha il diritto/dovere di riscuotere i tributi per l'interesse pubblico di una vasta comunità.
Fatevene tutti una ragione!
Una risposta a Per Lupetta
Ho ricevuto, in qualità di amministratore del sito del Consorzio, la mail che Per Lupetta ha inviato al Sig. Gianfranco Testa dopo la pubblicazione del suo articolo, il 9 gennaio 2017. Rispondo, parzialmente, alla mail per due ragioni. La prima perché Per Lupetta ha chiesto al Sig. Testa “come mai l’Amministratore del Sito del Consorzio ha pubblicato il suo comunicato ed ha omesso di pubblicare il nostro così come abbiamo richiesto”. La seconda perché Per Lupetta, a chiusura della mail, ha dichiarato “Questa e-mail sarà indirizzata anche all’amministratore del sito del Consorzio e lo autorizziamo alla pubblicazione”.
In merito alla prima risposta, preciso che, secondo quanto previsto dall’art. 6 (Diritto ad ottenere un account) del Regolamento di gestione del sito web, “Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto ad avere un account di accesso all’area riservata del sito Web del Consorzio, purché siano in regola con le quote consortili e sia dimostrato di averne titolo”.
Il Sig. Gianfranco Testa è socio del nostro Consorzio, è in regola con il pagamento delle quote consortili, ha registrato da tempo un proprio account sul nostro sito ed ha, pertanto, il pieno diritto di inviare e chiedere di pubblicare i propri articoli, ovviamente assumendosene la responsabilità.
Non mi risulta, invece, l’esistenza di un socio del Consorzio riconducibile al nome di Per Lupetta e non conosco il nominativo del proprietario dell’account di posta elettronica “perlupetta2016 @ gmail.com” che spedisce le mail firmate Per Lupetta. In ragione di ciò non sono in grado di verificare se chi invia la mail è un socio del Consorzio, titolare di un account di accesso al sito del Consorzio e in regola con le quote consortili. Non mi è, quindi, possibile, allo stato attuale, dar corso alla pubblicazione, sul sito del Consorzio, di mail inviate da Per Lupetta, per il tramite del sopracitato account di posta elettronica.
In merito alla seconda risposta, non entro nei contenuti della mail, ma solo sul tono della stessa. Al riguardo mi permetto, sommessamente, di invitare l’estensore a riflettere sulla tracotanza, sull’ingiustificata arroganza culturale e sull’immotivato spregio classista che, purtroppo, trasuda dal suo scritto. Altro non ho da aggiungere e, quindi, la mia seconda risposta la chiudo qui.
Colgo, però, l’occasione per ringraziare i tanti, affezionati lettori del sito, ribadendo loro che, per quanto mi riguarda, non ho alcuna remora nel dichiarare che, tutte le volte che mi accingo a scrivere qualcosa che potrebbero leggere, ho sempre presente quello che disse Umberto Eco sui social media. Cioè che “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”. E, siccome non mi piace affatto entrare a far parte della legione degli imbecilli, non dimentico che aggiunse anche che “La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”.
Ma, forse, per alcuni questo mio modo di pensare e agire è solo un difetto!
Nicola Ceccarossi