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Il Consorzio dalle origini ai nostri giorni
Il Consorzio “Lido dei Pini Lupetta”, dalle origini ai nostri giorni
Ci è sembrato utile ripercorre, per tappe e date, la storia del Consorzio, dalle origini ai nostri giorni, affinché ogni consorziato possa prenderne visione ed averne memoria.
Un particolare ringraziamento va al dott. Andrea Ventre per la lunga e precisa opera di ricerca che ci ha permesso di ricostruire la nostra storia.
Il 7/3/1955, a norma dell'art. 2 del D.L.L.gt. 1/9/1918 n. 1446, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473 "Concessione agli utenti delle strade vicinali della facoltà di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse" fu presentata domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la "Costituzione di un Consorzio Stradale di strade vicinali non soggette a pubblico transito e riportate nella rete stradale studiata per il piano di lottizzazione (indicato sulla planimetria depositata al Comune di Pomezia), ovvero un "Consorzio volontario su di un'area della superficie di circa 59 ettari".
Il 22/5/1955 il Comune di Pomezia, dopo aver compiuto tutti gli atti previsti dalle leggi, convocava un'assemblea degli utenti abituali, proprietari dei lotti e delle strade, nella quale fu "deliberata la costituzione del Consorzio".
Il 30/8/1955 la Giunta Comunale di Pomezia con delibera n. 104 "approva la Costituzione del Consorzio".
Il 23/9/1955 la Delibera Prefettizia n. 37279 della Div. 4^, ha preso atto della delibera della Giunta Comunale di Pomezia.
Il 30/12/1955 il Consiglio Comunale di Pomezia con delibera n. 84 "Approva: 1) La Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini Lupetta"; 2) lo Statuto del Consorzio; 3) l'Elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti); 4) il Territorio del Consorzio; 5) il Criterio di Ripartizione delle spese (proporzionale al terreno del lotto, con +10% per i lotti fronteggianti le strade asfaltate).
Il 6/1/1956 la Giunta di Pomezia "Approva la delibera del 30/12/1955 del consiglio Comunale".
Il 26/3/1956 la Giunta Provinciale Amministrativa, in rappresentanza dello Stato, con verbale n. 144 riconosce il Consorzio in quanto "Approva il provvedimento del Consiglio Comunale e, pertanto, lo Statuto è approvato nella sua stesura definitiva".
Il 23/4/1956 il Prefetto Div. 4^ n. 31898 interviene affinché venga modificato l'art. 17 dello Statuto "nel senso che non venga attribuito alcun voto al Comune dato che non corrisponde contributi".
Il 28/6/1956, nella Casa Comunale di Pomezia, veniva formalmente costituito il Consorzio con atto notarile Rep. n. 65428 e Racc. n. 13443.
Il 28/6/1956 – Viene convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei consorziati per l'elezione degli organi consortili. L'Assemblea andò deserta.
Il 12/2/1958 – la Legge n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”all'art. 14 sancisce l'obbligatorietà del Consorzio.
LEGGE 12 febbraio 1958, n. 126
Art. 14.
(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei
comprensori di bonifica, e' obbligatoria.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.
Atto di Cessione di proprietà del 12/6/1961 n. 21663, delle strade riguardanti i 23 ettari di terreno suddiviso in lotti del prof. Francesco La Face, avendo venduto i lotti, come concordato con gli acquirenti, trasferisce al Consorzio, rappresentato dal Generale di Squadra Area Ferdinando Raffaelli, autorizzato dal CdA con delibera del 27/4/1961 inserita a rogito notarile, le aree destinate a strade (Catasto Terreni di Pomezia alla partita 644, foglio 56, le 14 particelle nn. 19,45, 193, 205, 206, 207, 227, 231, 257, 316, 331, 341, 354 e 370). "Il possesso è immediato e nello stato di fatto e di diritto e nessun corrispettivo è dato perché già compreso nel prezzo dei lotti venduti".
Nel 1970 – Avviene il passaggio del territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta dal Comune di Pomezia al Comune di Ardea.
Il 31/3/1976 - Delibera n. 193 del Commissario Prefettizio su "Classificazione strade sul territorio comunale - Legge 12/2/1958 n. 126": Le nostre sono tutte "Strade Vicinali" (strade di proprietà privata, solitamente oggetto di comunicazione dei proprietari dei fondi adiacenti, sottoposte a servitù di pubblico passaggio ed i poteri su tale servitù sono esercitati dal Comune e la materia è regolata art. 19 L. 20/3/1865 n. 2248 e dal DLLgt 1/9/1918 n. 1446).
Il 12/4/1984 Delibera n. 27 del Consiglio Comunale su "Classificazione strade comunali" dove sono classificate comunali 13 strade del Consorzio, perché conformi all'art. 7 L. 12/2/1958 n. 126. Tale delibera per le strade di proprietà privata, è stata annullata dalla Regione Lazio nella seduta del Co.Re.Co. Sezione di Controllo il 25/9/1984 con verbale n. 214 che, in sintesi, cita: "Considerato che la citata classificazione ha un mero valore dichiarativo e ricongiuntivo che presuppone l'acquisizione a patrimonio comunale delle strade di proprietà privata, quindi si configura un eccesso di potere da parte del Comune" che per classificarle comunali deve acquisirle a patrimonio comunale come conferma anche lo Studio Legale avv. Lupi (CC36/pg 6): 1) La classificazione ….. 2) Atto dichiarativo dell'esistenza di pubblico transito; 3) Diritto reale del Comune (art. 825 C.C.) di assoggettare le strade al regime del pubblico demanio (potere/dovere di sicurezza ed efficienza delle strade e degli impianti accessori e relativa responsabilità esclusiva); 4) Si può sostenere l'esclusione del Consorzio dai rispettivi oneri e responsabilità.
Il 25/10/1986 l'Assemblea Generale n. 1 del Consorzio ha deliberato le modifiche allo Statuto ed il Nuovo Statuto è stato approvato dal Co.Re.Co. con verbale n. 60 del 13/3/1987 con la dicitura "nulla da osservare".
NOTA - Le modifiche non hanno posto in evidenza che le strade erano aperte al pubblico transito (sembra fin dal 1962) e quindi anche utilizzate da tutti i cittadini di Ardea quali utenti e, per questo, il comune doveva versare il contributo come per legge.
Il 14/7/1988 - Incorporazione del Consorzio Caffarella di ettari circa 6, quindi l'intero territorio diviene di ettari 65 circa e strade di circa 18 Km, con rogito del notaio Enrico Fenoaltea rep. n. 17247 racc. n. 7019 registrato in Roma l'1/8/1988.
Il 25/6/1997 - Ricorso al TAR del Lazio per il riconoscimento del carattere pubblicistico del Consorzio. La sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997, Respinge il ricorso ed afferma "Il carattere pubblicistico del Consorzio si ha solo quando siano qualificabili come Strade Vicinali di Uso Pubblico: 1) Concorrono i requisiti del passaggio abituale di persone di un gruppo territoriale come il comune; 2) Concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di pubblico interesse; 3) Titolo valido a dimostrazione dell'uso pubblico delle strade (atto del comune o convenzione d'uso) - SCRIMINANTE è quindi l'USO PUBBLICO.
Il 2/11/1998 - Ricorso al Consiglio di Stato in appello n. 9380/1998 contro la Regione Lazio per la riforma della sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997 ed ha avuto risposta
Il 30/1/2009 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 accoglie l'appello e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico.
ARDEA - I CERTIFICATI IN TABACCHERIA
UNA BELLA INIZIATIVA !!!!

Distribuzione GAS
Abbiamo contattato la società "2i Rete Gas", che sta effettuando i lavori di scavo e posa in opera delle tubazioni per la distribuzione del GAS lungo via delle Palme, per avere informazioni in merito al servizio che si appresta a fornire.
In ragione delle disponibilità manifestate dalla "2i Rete Gas", riportiamo in allegato un Avviso e una Manifestazione di Interesse per i Consorziati, con immobili situati in via delle Magnolie, via dei Ciliegi, via dei Cipressi, via delle Mimose e via dei Platani, interessati all'allaccio alla rete del GAS.
Sfalci, potature e rifiuti abbandonati sulle strade del Consorzio
AVVISO AI CONSORZIATI
Con riferimento alle molteplici richieste con cui viene tempestata la segreteria del Consorzio in merito alla raccolta di sfalci e potature, nonostante le spiegazioni fornite a diversi Consorziati, si rende necessario ribadire quanto segue:
- La raccolta dei rifiuti è a totale carico e conseguente responsabilità del Comune di Ardea, il Consorzio NON può effettuare alcuna raccolta e conferimento in discarica
- Da diverso tempo il Consorzio ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Ardea il posizionamento SETTIMANALE di un cassone per la raccolta di sfalci e potature
- Nelle passate settimane ci sono state alcune omissioni del servizio a causa della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in corso
- Detto cassone viene posizionato il MARTEDI’ mattina dalle 09:00 alle 12:00/12:30 circa in via dei Gigli angolo con viale delle Rose. Essendo un servizio fornito dal Comune di Ardea l’orario su indicato è un orario di massima e lo decide la società che cura il servizio.
- Purtroppo, essendo un servizio fornito in un’area a libero accesso, viene utilizzato anche da persone provenienti da zone limitrofe al ns. Consorzio, sulle quali il ns. Ente NON ha nessun tipo di controllo, che nella maggior parte dei casi hanno anche l’abitudine di abbandonare i loro rifiuti lungo le strade del Consorzio.
- In caso NON sia possibile conferire i rifiuti in detto cassone si rammenta che il Comune di Ardea ha istituto un punto unico di raccolta ingombranti e verde (sfalci e potature) che continua fino al 30.6.2020, con il calendario di seguito riportato, presso l’area di Via Ancona (Litoranea c/o Complesso “Le Salzare”) dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 12.00. L’accesso è consentito RIGOROSAMENTE IN ORDINE ALFABETICO, causa Emergenza Corona Virus (COVID-19), con il seguente calendario:
LUNEDI’ = A – C GIOVEDI’ = M – O
MARTEDI’ = D – F VENERDI’ = P – S
MERCOLEDI’ = G – L SABATO = T – Z
Pulizia delle strade del Consorzio
Questa mattina è iniziata, con la collaborazione del Comune di Ardea che, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ringraziamo, la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade del Consozio.
Sono state raccolte, in due grossi TIR, notevoli quantità di rifiuti. La pulizia delle strade proseguirà nei prossimi giorni, in tutti i modi possibili.
Nel ribadire che abbandonare i rifiuti sulle strade è un reato, invitiamo i Consorziati a controllare il modus operandi dei giardinieri, ai quali si rivolgono per il mantenimento dei propri giardini, affinché rispettino le regole per lo smaltimento dei rifiuti arborei e degli sfalci e non li abbandonino, come sovente avviene, sulle strade consortili.
Le sentenze della CTP ribadiscono lo stato giuridico del Consorzio
Mai, ma proprio mai, ci saremmo immaginati di dover ricordare quali siano i poteri che regolano i rapporti nello Stato Italiano per… confutare le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!
Ma, tant’è e non ci sottraiamo dall’obbligo di ricordare che, in Italia, esistono solo tre poteri: Il potere legislativo, Il potere esecutivo e Il potere giudiziario.
Il potere legislativo è in capo al Parlamento. Il potere esecutivo è nelle mani del Governo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.
Altri poteri non ce ne sono!
Forse qualcuno adesso si starà chiedendo “ma questi dove vogliono andare a parare?”.
Lo diciamo subito, vogliamo invitarvi a prendere visione di alcuni stralci della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 10 ottobre 2019, depositata il 31 ottobre 2019, riportata integralmente nell’allegato, perché fa chiarezza, in uno con le tante altre richiamate nella stessa, su tutte le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.
E’, peraltro, la penultima emessa con le stesse motivazioni e con compensazione delle spese, in quanto l’ultima ha respinto il ricorso del consorziato e lo ha condannato al pagamento di mille euro di spese legali.
La CTP di Roma ha respinto il ricorso presentato da un nostro consorziato il quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 27.8.2018, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, per la somma di 325,04 dovuta per la quota consortile anno 2017, con le seguenti motivazioni:
- “Nel merito, si rileva che il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è stato costituito in data 30.12.1955 con delibera n. 84 del Comune di Pomezia, nel cui territorio era all'epoca ricompresa la superficie del consorzio. Si trattava, come emerge dalla delibera, di consorzio volontario "per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito nel perimetro del relativo territorio, con lo Statuto e l'elenco degli utenti relativi', avente una superficie di 59 ettari. Con la medesima delibera veniva approvato il "criterio di ripartizione delle spese, in proporzione della superficie di ciascun lotto, con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate. “
- “Le modifiche normative intervenute successivamente all'atto di costituzione consentono tuttavia di affermare, oggi, che si tratti di ente pubblico.”
- “La legge 12.2.1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), art. 14, prevede infatti che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". È incontestato che, all'attualità, il consorzio gestisca beni che sono sicuramente di uso pubblico, non soltanto le strade, che sono soggette al pubblico transito, ma anche la rete fognaria e l'illuminazione stradale. Si tratta dunque di consorzio obbligatorio, natura giuridica che si è sovrapposta a quella originaria, come peraltro nel caso di specie emerge dal relativo statuto (che espressamente qualifica il Consorzio come obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; ente pubblico riconosciuto con atto della Giunta provinciale amministrativa del 26 marzo 1956, n. 144) e come confermato da sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 3739/09) e della Corte di cassazione (sentenza n. 2598/ 13, n. 21593/ 14) oltre che del Tribunale di Velletri.”
- “Parte ricorrente si duole del fatto che il ruolo non sarebbe stato reso esecutivo dal prefetto, così come disposto dall'art. 7 del D. L. Lgt. 1446/1918. Invero, tale norma è stata abrogata, unitamente a tutto l'atto normativo che la contiene, dal D. L.22.12.2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito con modificazioni dalla legge 18.2.2008, n. 9, legge espressamente finalizzata a "procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale” (art. 2).”
- “In assenza di una disciplina specifica, occorre dunque rifarsi ai principi generali in materia di riscossione dei tributi. Dispone al riguardo l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 45, art. 17, che "l. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Omissis. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- “In quanto ente pubblico, il Consorzio può dunque avvalersi della riscossione mediante ruolo.”
- “E’ poi del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio la nota della Prefettura di Roma del 20.2.2019 (prodotta dalla ricorrente) che, partendo oltretutto dal presupposto che l'adesione al consorzio sia facoltativa (conclusione che, come si è visto, contrasta con la statuizione delle supreme giurisdizioni), affronta la diversa problematica dei rapporti tra il comune ed il consorzio, ed in particolare quello degli oneri contributivi a carico del comune, che nel caso di specie sembrano soffrire dell'assenza di una convenzione tra i due soggetti, più volte prospettata ma mai definita.”
- “Appare altresì corretta, anche sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, la procedura per la determinazione del tributo, che passa attraverso una rituale approvazione del bilancio di previsione e la pubblicazione di esso. Si osserva, peraltro, che non viene proposta sul punto alcuna espressa censura se non quella relativa alla mancata dichiarazione di esecutività da parte del prefetto, invocando dunque una norma abrogata.”
- “Infine, quanto al fatto che il comune dopo aver pubblicato il bilancio lo abbia rimosso dal proprio sito web (come sembra emergere da alcune note di risposta rese da funzionari comunali ad uno dei consorziati), è un dato che non appare rilevante ai fini della qualificazione del tributo, e la condotta del comune va semmai inquadrata in un contesto del tutto peculiare che vede l'ente locale quale parte contrapposta al consorzio, per ragioni che qui non rilevano ma che non possono essere ritenute atte ad incidere negativamente sulla riscossione di tributi la cui finalità è chiaramente l'interesse pubblico di una vasta comunità.”
- “Né merita alcuna considerazione la "diffida" rivolta dal segretario generale del Comune di Ardea all'ente per la riscossione, atto emesso in carenza assoluta di potere stante l'assenza di qualsiasi rapporto anche funzionale tra i due soggetti, e del tutto illegittimo in quanto volto ad impedire ad un ente pubblico (quelle della riscossione) lo svolgimento di un'attività doverosa ("diffida" che 'si spiega' leggendo la cartella di pagamento, prodotta dal consorzio resistente, di cui è destinatario lo stesso comune in quanto tenuto alla contribuzione).”
“Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto.”
In ragione di quanto sopra, Cari lettori, sia che siate dei consorziati dissidenti, sia che siate delle associazioni a senso unico, sia che siate dei dirigenti comunali, sia che siate dei politici poco ferrati nelle leggi che regolano il nostro Stato, sia che siate componenti di Commissioni di studio inclini ad ascoltare ed osannare personaggi che vi affascinano con le loro argomentazioni legali prive di fondamento giuridico, vi ribadiamo che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un Ente Pubblico che, in quanto tale, ha il diritto/dovere di riscuotere i tributi per l'interesse pubblico di una vasta comunità.
Fatevene tutti una ragione!
Una risposta a Per Lupetta
Ho ricevuto, in qualità di amministratore del sito del Consorzio, la mail che Per Lupetta ha inviato al Sig. Gianfranco Testa dopo la pubblicazione del suo articolo, il 9 gennaio 2017. Rispondo, parzialmente, alla mail per due ragioni. La prima perché Per Lupetta ha chiesto al Sig. Testa “come mai l’Amministratore del Sito del Consorzio ha pubblicato il suo comunicato ed ha omesso di pubblicare il nostro così come abbiamo richiesto”. La seconda perché Per Lupetta, a chiusura della mail, ha dichiarato “Questa e-mail sarà indirizzata anche all’amministratore del sito del Consorzio e lo autorizziamo alla pubblicazione”.
In merito alla prima risposta, preciso che, secondo quanto previsto dall’art. 6 (Diritto ad ottenere un account) del Regolamento di gestione del sito web, “Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto ad avere un account di accesso all’area riservata del sito Web del Consorzio, purché siano in regola con le quote consortili e sia dimostrato di averne titolo”.
Il Sig. Gianfranco Testa è socio del nostro Consorzio, è in regola con il pagamento delle quote consortili, ha registrato da tempo un proprio account sul nostro sito ed ha, pertanto, il pieno diritto di inviare e chiedere di pubblicare i propri articoli, ovviamente assumendosene la responsabilità.
Non mi risulta, invece, l’esistenza di un socio del Consorzio riconducibile al nome di Per Lupetta e non conosco il nominativo del proprietario dell’account di posta elettronica “perlupetta2016 @ gmail.com” che spedisce le mail firmate Per Lupetta. In ragione di ciò non sono in grado di verificare se chi invia la mail è un socio del Consorzio, titolare di un account di accesso al sito del Consorzio e in regola con le quote consortili. Non mi è, quindi, possibile, allo stato attuale, dar corso alla pubblicazione, sul sito del Consorzio, di mail inviate da Per Lupetta, per il tramite del sopracitato account di posta elettronica.
In merito alla seconda risposta, non entro nei contenuti della mail, ma solo sul tono della stessa. Al riguardo mi permetto, sommessamente, di invitare l’estensore a riflettere sulla tracotanza, sull’ingiustificata arroganza culturale e sull’immotivato spregio classista che, purtroppo, trasuda dal suo scritto. Altro non ho da aggiungere e, quindi, la mia seconda risposta la chiudo qui.
Colgo, però, l’occasione per ringraziare i tanti, affezionati lettori del sito, ribadendo loro che, per quanto mi riguarda, non ho alcuna remora nel dichiarare che, tutte le volte che mi accingo a scrivere qualcosa che potrebbero leggere, ho sempre presente quello che disse Umberto Eco sui social media. Cioè che “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”. E, siccome non mi piace affatto entrare a far parte della legione degli imbecilli, non dimentico che aggiunse anche che “La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”.
Ma, forse, per alcuni questo mio modo di pensare e agire è solo un difetto!
Nicola Ceccarossi
La Commissione Tributaria Prov.le di Roma da ragione al Consorzio
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso di un Consorziato il quale si rifiutava di pagare i contributi consortili, ritenendo che il suo immobile, costruito nella porzione del territorio del Consorzio che ricade nel Comune di Anzio, non facesse parte del Consorzio.
Il Consorziato è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 di spese processuali, a ciascuna delle parti resistenti che si sono costituite in giudizio (il Consorzio ed Equitalia).
In precedenza abbiamo pubblicato il dispositivo della sentenza. Oggi, dopo esserne venuti in possesso, pubblichiamo il testo integrale della Sentenza n. 28776/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
L'Amministrazione
Elenco dei Morosi
AVVISO
Ricordiamo ai Consorziati che, a richiesta, previo appuntamento e compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno prendere visione e consultare, esclusivamente presso gli Uffici del Consorzio, l'Elenco dei Consorziati Morosi.
L'Amministrazione
Deducibilità dei contributi consortili
INFORMATIVA IN MERITO ALLA DETRAIBILITA’ CONTRIBUTI CONSORTILI
Al fine di chiarire molti dubbi avanzati da alcuni Consorziati in merito alla possibilità di recuperare fiscalmente delle contribuzioni corrisposte al Consorzio, si forniscono, di seguito, alcune delucidazioni circa il trattamento fiscale delle stesse, applicabile alla gran parte dei Consorziati.
Il Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta è un Consorzio Obbligatorio costituito, come indicato nello Statuto, art. 1 (Denominazione), in base al disposto del “D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925 n. 473, della legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 14, e delle altre leggi speciali che regolano i Consorzi”.
Oggetto dell’attività del Consorzio, come indicato dall’art. 2 (Scopi), è “… provvedere, nel perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari ad una comunità civile e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei Consorziati. In particolare esso provvede in materia di:
a) Manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze;
b) Sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle adiacenti;
c) Costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti;
d) Esecuzione di tutte quelle opere che, nell’interesse collettivo dei Consorziati, fossero ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a), b) e c);
e) Realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale.”
Pertanto, dall’analisi di tali norme, deriva la riconducibilità dei Contributi Consortilipagati al Consorzio Lupetta, sia ordinari (annuali), sia straordinari (lavori di manutenzione ed illuminazione), tra i “Contributi a Consorzi Obbligatori deducibili” dal reddito annuale complessivo di cui all’art. 10, 1° comma, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), che recita:
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione …..
Tale possibilità è stata poi confermata, a seguito dell’introduzione dell’IMU, dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 4.7.2013[1] che, tra l’altro, chiarisce“che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi corrisposti a Consorzi obbligatori è possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano tali contributi concorrono alla formazione del reddito complessivo.”
Inoltre, la medesima Risoluzione, specifica che non sono invece deducibili i contributi obbligatori relativi ai fabbricati locati per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca di cui all'art.3 del D.lgs n.23/2011, trattandosi di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza dello stesso rispetto al regime ordinario in cui è prevista la fruizione della deducibilità dei contributi obbligatori versati.
Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo obbligatorio corrisposto, ricorrendone le suddette condizioni, è necessario conservare per intero gli avvisi di pagamento o le cartelle di pagamento Equitalia e le quietanze relative ai versamenti effettuati. Le sole quietanze non sono sufficienti per documentare il diritto alla deduzione.
Si ricorda inoltre che la deduzione dei contributi consortili si esercita in relazione all'anno solare in cui sono avvenuti i relativi versamenti, indipendentemente dall'anno di competenza dei contributi versati.
Comunque, in considerazione della peculiarità di alcune particolari casistiche ed in caso di eventuali dubbi, si consiglia di valutare singolarmente l’effettiva deducibilità dei Contributi Consortili in parola, in relazione alla propria situazione personale, con il proprio consulente fiscale o con il CAF a cui si richiede l’assistenza fiscale.
luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+44++04072013+imu+e+imposte+dirette/risoluzione+44e.pdf
E hanno il coraggio di dichiararsi Per Lupetta?
Ci è stata girata l'ultima email diffusa da il Gruppo "Per Lupetta" che non commentiamo, né per il numero dei Consorziati (una trentina, compresi gli organizzatori) che hanno partecipato alla riunione di domenica scorsa al SAMOA né, tantomeno, per gli argomenti trattati.
L'unico commento siamo costretti a farlo in merito alle DIMISSIONI, in quanto nella email diffusa oggi dichiarano testualmente "che molti dei Delegati facenti parte del Gruppo Per Lupetta hanno presentato le Dimissioni al Consorzio in quanto il Gruppo si dissocia totalmente dalle azioni che sta compiendo il Consorzio", mentre dagli atti formalmente depositati e protocollati presso il Consorzio risulta, invece e testualmente, che "Con la presente sottoscrizione i signori sotto indicati, Delegati all'Assemblea del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, rassegnano le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Delegato per motivi personali".
L'incongruenza non è casuale perché al popolo le dimissioni devono essere spacciate per un atto politico mentre, nella sostanza, sono delle semplici dimissioni presentate per motivi personali!
In pratica quelli del Gruppo "Per Lupetta" hanno semplicemente deciso di fuggire, dimenticando che, all'interno degli Organismi Statutari, basta votare contro per non dover rispondere, poi ed in solido, per gli eventuali danni provocati da decisioni non condivise.
Per far valere le proprie idee è sempre necessario innanzitutto prepararsi e conoscere gli argomenti da affrontare, poi di avere delle idee e, per ultimo, non farneticare né, tantomeno, raccontare fandonie o appoggiarsi a chi ne sa ancora di meno.
Altrimenti, si corre il rischio non solo di sbagliare ma anche di far sbagliare tutti quelli che, ingenuamente, ancora credono alla fandonie ed alle farneticazioni.
L'Amministrazione
p.s.
Aspettiamo e bramiamo un immediato interesse delle Autorità, sulle contestazioni che vorranno denunciare, in special modo sulla natura delle strade!