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La Commissione Tributaria Prov.le di Roma da ragione al Consorzio
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso di un Consorziato il quale si rifiutava di pagare i contributi consortili, ritenendo che il suo immobile, costruito nella porzione del territorio del Consorzio che ricade nel Comune di Anzio, non facesse parte del Consorzio.
Il Consorziato è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 di spese processuali, a ciascuna delle parti resistenti che si sono costituite in giudizio (il Consorzio ed Equitalia).
In precedenza abbiamo pubblicato il dispositivo della sentenza. Oggi, dopo esserne venuti in possesso, pubblichiamo il testo integrale della Sentenza n. 28776/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
L'Amministrazione
Elenco dei Morosi
AVVISO
Ricordiamo ai Consorziati che, a richiesta, previo appuntamento e compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno prendere visione e consultare, esclusivamente presso gli Uffici del Consorzio, l'Elenco dei Consorziati Morosi.
L'Amministrazione
Deducibilità dei contributi consortili
INFORMATIVA IN MERITO ALLA DETRAIBILITA’ CONTRIBUTI CONSORTILI
Al fine di chiarire molti dubbi avanzati da alcuni Consorziati in merito alla possibilità di recuperare fiscalmente delle contribuzioni corrisposte al Consorzio, si forniscono, di seguito, alcune delucidazioni circa il trattamento fiscale delle stesse, applicabile alla gran parte dei Consorziati.
Il Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta è un Consorzio Obbligatorio costituito, come indicato nello Statuto, art. 1 (Denominazione), in base al disposto del “D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925 n. 473, della legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 14, e delle altre leggi speciali che regolano i Consorzi”.
Oggetto dell’attività del Consorzio, come indicato dall’art. 2 (Scopi), è “… provvedere, nel perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari ad una comunità civile e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei Consorziati. In particolare esso provvede in materia di:
a) Manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze;
b) Sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle adiacenti;
c) Costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti;
d) Esecuzione di tutte quelle opere che, nell’interesse collettivo dei Consorziati, fossero ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a), b) e c);
e) Realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale.”
Pertanto, dall’analisi di tali norme, deriva la riconducibilità dei Contributi Consortilipagati al Consorzio Lupetta, sia ordinari (annuali), sia straordinari (lavori di manutenzione ed illuminazione), tra i “Contributi a Consorzi Obbligatori deducibili” dal reddito annuale complessivo di cui all’art. 10, 1° comma, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), che recita:
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione …..
Tale possibilità è stata poi confermata, a seguito dell’introduzione dell’IMU, dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 4.7.2013[1] che, tra l’altro, chiarisce“che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi corrisposti a Consorzi obbligatori è possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano tali contributi concorrono alla formazione del reddito complessivo.”
Inoltre, la medesima Risoluzione, specifica che non sono invece deducibili i contributi obbligatori relativi ai fabbricati locati per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca di cui all'art.3 del D.lgs n.23/2011, trattandosi di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza dello stesso rispetto al regime ordinario in cui è prevista la fruizione della deducibilità dei contributi obbligatori versati.
Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo obbligatorio corrisposto, ricorrendone le suddette condizioni, è necessario conservare per intero gli avvisi di pagamento o le cartelle di pagamento Equitalia e le quietanze relative ai versamenti effettuati. Le sole quietanze non sono sufficienti per documentare il diritto alla deduzione.
Si ricorda inoltre che la deduzione dei contributi consortili si esercita in relazione all'anno solare in cui sono avvenuti i relativi versamenti, indipendentemente dall'anno di competenza dei contributi versati.
Comunque, in considerazione della peculiarità di alcune particolari casistiche ed in caso di eventuali dubbi, si consiglia di valutare singolarmente l’effettiva deducibilità dei Contributi Consortili in parola, in relazione alla propria situazione personale, con il proprio consulente fiscale o con il CAF a cui si richiede l’assistenza fiscale.
luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+44++04072013+imu+e+imposte+dirette/risoluzione+44e.pdf
E hanno il coraggio di dichiararsi Per Lupetta?
Ci è stata girata l'ultima email diffusa da il Gruppo "Per Lupetta" che non commentiamo, né per il numero dei Consorziati (una trentina, compresi gli organizzatori) che hanno partecipato alla riunione di domenica scorsa al SAMOA né, tantomeno, per gli argomenti trattati.
L'unico commento siamo costretti a farlo in merito alle DIMISSIONI, in quanto nella email diffusa oggi dichiarano testualmente "che molti dei Delegati facenti parte del Gruppo Per Lupetta hanno presentato le Dimissioni al Consorzio in quanto il Gruppo si dissocia totalmente dalle azioni che sta compiendo il Consorzio", mentre dagli atti formalmente depositati e protocollati presso il Consorzio risulta, invece e testualmente, che "Con la presente sottoscrizione i signori sotto indicati, Delegati all'Assemblea del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, rassegnano le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Delegato per motivi personali".
L'incongruenza non è casuale perché al popolo le dimissioni devono essere spacciate per un atto politico mentre, nella sostanza, sono delle semplici dimissioni presentate per motivi personali!
In pratica quelli del Gruppo "Per Lupetta" hanno semplicemente deciso di fuggire, dimenticando che, all'interno degli Organismi Statutari, basta votare contro per non dover rispondere, poi ed in solido, per gli eventuali danni provocati da decisioni non condivise.
Per far valere le proprie idee è sempre necessario innanzitutto prepararsi e conoscere gli argomenti da affrontare, poi di avere delle idee e, per ultimo, non farneticare né, tantomeno, raccontare fandonie o appoggiarsi a chi ne sa ancora di meno.
Altrimenti, si corre il rischio non solo di sbagliare ma anche di far sbagliare tutti quelli che, ingenuamente, ancora credono alla fandonie ed alle farneticazioni.
L'Amministrazione
p.s.
Aspettiamo e bramiamo un immediato interesse delle Autorità, sulle contestazioni che vorranno denunciare, in special modo sulla natura delle strade!