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Le sentenze della CTP ribadiscono lo stato giuridico del Consorzio
Mai, ma proprio mai, ci saremmo immaginati di dover ricordare quali siano i poteri che regolano i rapporti nello Stato Italiano per… confutare le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!
Ma, tant’è e non ci sottraiamo dall’obbligo di ricordare che, in Italia, esistono solo tre poteri: Il potere legislativo, Il potere esecutivo e Il potere giudiziario.
Il potere legislativo è in capo al Parlamento. Il potere esecutivo è nelle mani del Governo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.
Altri poteri non ce ne sono!
Forse qualcuno adesso si starà chiedendo “ma questi dove vogliono andare a parare?”.
Lo diciamo subito, vogliamo invitarvi a prendere visione di alcuni stralci della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 10 ottobre 2019, depositata il 31 ottobre 2019, riportata integralmente nell’allegato, perché fa chiarezza, in uno con le tante altre richiamate nella stessa, su tutte le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.
E’, peraltro, la penultima emessa con le stesse motivazioni e con compensazione delle spese, in quanto l’ultima ha respinto il ricorso del consorziato e lo ha condannato al pagamento di mille euro di spese legali.
La CTP di Roma ha respinto il ricorso presentato da un nostro consorziato il quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 27.8.2018, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, per la somma di 325,04 dovuta per la quota consortile anno 2017, con le seguenti motivazioni:
- “Nel merito, si rileva che il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è stato costituito in data 30.12.1955 con delibera n. 84 del Comune di Pomezia, nel cui territorio era all'epoca ricompresa la superficie del consorzio. Si trattava, come emerge dalla delibera, di consorzio volontario "per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito nel perimetro del relativo territorio, con lo Statuto e l'elenco degli utenti relativi', avente una superficie di 59 ettari. Con la medesima delibera veniva approvato il "criterio di ripartizione delle spese, in proporzione della superficie di ciascun lotto, con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate. “
- “Le modifiche normative intervenute successivamente all'atto di costituzione consentono tuttavia di affermare, oggi, che si tratti di ente pubblico.”
- “La legge 12.2.1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), art. 14, prevede infatti che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". È incontestato che, all'attualità, il consorzio gestisca beni che sono sicuramente di uso pubblico, non soltanto le strade, che sono soggette al pubblico transito, ma anche la rete fognaria e l'illuminazione stradale. Si tratta dunque di consorzio obbligatorio, natura giuridica che si è sovrapposta a quella originaria, come peraltro nel caso di specie emerge dal relativo statuto (che espressamente qualifica il Consorzio come obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; ente pubblico riconosciuto con atto della Giunta provinciale amministrativa del 26 marzo 1956, n. 144) e come confermato da sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 3739/09) e della Corte di cassazione (sentenza n. 2598/ 13, n. 21593/ 14) oltre che del Tribunale di Velletri.”
- “Parte ricorrente si duole del fatto che il ruolo non sarebbe stato reso esecutivo dal prefetto, così come disposto dall'art. 7 del D. L. Lgt. 1446/1918. Invero, tale norma è stata abrogata, unitamente a tutto l'atto normativo che la contiene, dal D. L.22.12.2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito con modificazioni dalla legge 18.2.2008, n. 9, legge espressamente finalizzata a "procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale” (art. 2).”
- “In assenza di una disciplina specifica, occorre dunque rifarsi ai principi generali in materia di riscossione dei tributi. Dispone al riguardo l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 45, art. 17, che "l. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Omissis. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- “In quanto ente pubblico, il Consorzio può dunque avvalersi della riscossione mediante ruolo.”
- “E’ poi del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio la nota della Prefettura di Roma del 20.2.2019 (prodotta dalla ricorrente) che, partendo oltretutto dal presupposto che l'adesione al consorzio sia facoltativa (conclusione che, come si è visto, contrasta con la statuizione delle supreme giurisdizioni), affronta la diversa problematica dei rapporti tra il comune ed il consorzio, ed in particolare quello degli oneri contributivi a carico del comune, che nel caso di specie sembrano soffrire dell'assenza di una convenzione tra i due soggetti, più volte prospettata ma mai definita.”
- “Appare altresì corretta, anche sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, la procedura per la determinazione del tributo, che passa attraverso una rituale approvazione del bilancio di previsione e la pubblicazione di esso. Si osserva, peraltro, che non viene proposta sul punto alcuna espressa censura se non quella relativa alla mancata dichiarazione di esecutività da parte del prefetto, invocando dunque una norma abrogata.”
- “Infine, quanto al fatto che il comune dopo aver pubblicato il bilancio lo abbia rimosso dal proprio sito web (come sembra emergere da alcune note di risposta rese da funzionari comunali ad uno dei consorziati), è un dato che non appare rilevante ai fini della qualificazione del tributo, e la condotta del comune va semmai inquadrata in un contesto del tutto peculiare che vede l'ente locale quale parte contrapposta al consorzio, per ragioni che qui non rilevano ma che non possono essere ritenute atte ad incidere negativamente sulla riscossione di tributi la cui finalità è chiaramente l'interesse pubblico di una vasta comunità.”
- “Né merita alcuna considerazione la "diffida" rivolta dal segretario generale del Comune di Ardea all'ente per la riscossione, atto emesso in carenza assoluta di potere stante l'assenza di qualsiasi rapporto anche funzionale tra i due soggetti, e del tutto illegittimo in quanto volto ad impedire ad un ente pubblico (quelle della riscossione) lo svolgimento di un'attività doverosa ("diffida" che 'si spiega' leggendo la cartella di pagamento, prodotta dal consorzio resistente, di cui è destinatario lo stesso comune in quanto tenuto alla contribuzione).”
“Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto.”
In ragione di quanto sopra, Cari lettori, sia che siate dei consorziati dissidenti, sia che siate delle associazioni a senso unico, sia che siate dei dirigenti comunali, sia che siate dei politici poco ferrati nelle leggi che regolano il nostro Stato, sia che siate componenti di Commissioni di studio inclini ad ascoltare ed osannare personaggi che vi affascinano con le loro argomentazioni legali prive di fondamento giuridico, vi ribadiamo che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un Ente Pubblico che, in quanto tale, ha il diritto/dovere di riscuotere i tributi per l'interesse pubblico di una vasta comunità.
Fatevene tutti una ragione!
Una risposta a Per Lupetta
Ho ricevuto, in qualità di amministratore del sito del Consorzio, la mail che Per Lupetta ha inviato al Sig. Gianfranco Testa dopo la pubblicazione del suo articolo, il 9 gennaio 2017. Rispondo, parzialmente, alla mail per due ragioni. La prima perché Per Lupetta ha chiesto al Sig. Testa “come mai l’Amministratore del Sito del Consorzio ha pubblicato il suo comunicato ed ha omesso di pubblicare il nostro così come abbiamo richiesto”. La seconda perché Per Lupetta, a chiusura della mail, ha dichiarato “Questa e-mail sarà indirizzata anche all’amministratore del sito del Consorzio e lo autorizziamo alla pubblicazione”.
In merito alla prima risposta, preciso che, secondo quanto previsto dall’art. 6 (Diritto ad ottenere un account) del Regolamento di gestione del sito web, “Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto ad avere un account di accesso all’area riservata del sito Web del Consorzio, purché siano in regola con le quote consortili e sia dimostrato di averne titolo”.
Il Sig. Gianfranco Testa è socio del nostro Consorzio, è in regola con il pagamento delle quote consortili, ha registrato da tempo un proprio account sul nostro sito ed ha, pertanto, il pieno diritto di inviare e chiedere di pubblicare i propri articoli, ovviamente assumendosene la responsabilità.
Non mi risulta, invece, l’esistenza di un socio del Consorzio riconducibile al nome di Per Lupetta e non conosco il nominativo del proprietario dell’account di posta elettronica “perlupetta2016 @ gmail.com” che spedisce le mail firmate Per Lupetta. In ragione di ciò non sono in grado di verificare se chi invia la mail è un socio del Consorzio, titolare di un account di accesso al sito del Consorzio e in regola con le quote consortili. Non mi è, quindi, possibile, allo stato attuale, dar corso alla pubblicazione, sul sito del Consorzio, di mail inviate da Per Lupetta, per il tramite del sopracitato account di posta elettronica.
In merito alla seconda risposta, non entro nei contenuti della mail, ma solo sul tono della stessa. Al riguardo mi permetto, sommessamente, di invitare l’estensore a riflettere sulla tracotanza, sull’ingiustificata arroganza culturale e sull’immotivato spregio classista che, purtroppo, trasuda dal suo scritto. Altro non ho da aggiungere e, quindi, la mia seconda risposta la chiudo qui.
Colgo, però, l’occasione per ringraziare i tanti, affezionati lettori del sito, ribadendo loro che, per quanto mi riguarda, non ho alcuna remora nel dichiarare che, tutte le volte che mi accingo a scrivere qualcosa che potrebbero leggere, ho sempre presente quello che disse Umberto Eco sui social media. Cioè che “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”. E, siccome non mi piace affatto entrare a far parte della legione degli imbecilli, non dimentico che aggiunse anche che “La tv aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Il dramma di Internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità”.
Ma, forse, per alcuni questo mio modo di pensare e agire è solo un difetto!
Nicola Ceccarossi
La Commissione Tributaria Prov.le di Roma da ragione al Consorzio
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso di un Consorziato il quale si rifiutava di pagare i contributi consortili, ritenendo che il suo immobile, costruito nella porzione del territorio del Consorzio che ricade nel Comune di Anzio, non facesse parte del Consorzio.
Il Consorziato è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 di spese processuali, a ciascuna delle parti resistenti che si sono costituite in giudizio (il Consorzio ed Equitalia).
In precedenza abbiamo pubblicato il dispositivo della sentenza. Oggi, dopo esserne venuti in possesso, pubblichiamo il testo integrale della Sentenza n. 28776/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
L'Amministrazione
Elenco dei Morosi
AVVISO
Ricordiamo ai Consorziati che, a richiesta, previo appuntamento e compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno prendere visione e consultare, esclusivamente presso gli Uffici del Consorzio, l'Elenco dei Consorziati Morosi.
L'Amministrazione
Deducibilità dei contributi consortili
INFORMATIVA IN MERITO ALLA DETRAIBILITA’ CONTRIBUTI CONSORTILI
Al fine di chiarire molti dubbi avanzati da alcuni Consorziati in merito alla possibilità di recuperare fiscalmente delle contribuzioni corrisposte al Consorzio, si forniscono, di seguito, alcune delucidazioni circa il trattamento fiscale delle stesse, applicabile alla gran parte dei Consorziati.
Il Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta è un Consorzio Obbligatorio costituito, come indicato nello Statuto, art. 1 (Denominazione), in base al disposto del “D.L. Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella legge 13 aprile 1925 n. 473, della legge 12 febbraio 1958 n. 126, art. 14, e delle altre leggi speciali che regolano i Consorzi”.
Oggetto dell’attività del Consorzio, come indicato dall’art. 2 (Scopi), è “… provvedere, nel perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari ad una comunità civile e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei Consorziati. In particolare esso provvede in materia di:
a) Manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze;
b) Sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle adiacenti;
c) Costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti;
d) Esecuzione di tutte quelle opere che, nell’interesse collettivo dei Consorziati, fossero ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a), b) e c);
e) Realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale.”
Pertanto, dall’analisi di tali norme, deriva la riconducibilità dei Contributi Consortilipagati al Consorzio Lupetta, sia ordinari (annuali), sia straordinari (lavori di manutenzione ed illuminazione), tra i “Contributi a Consorzi Obbligatori deducibili” dal reddito annuale complessivo di cui all’art. 10, 1° comma, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86), che recita:
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione …..
Tale possibilità è stata poi confermata, a seguito dell’introduzione dell’IMU, dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 4.7.2013[1] che, tra l’altro, chiarisce“che la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi corrisposti a Consorzi obbligatori è possibile nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano tali contributi concorrono alla formazione del reddito complessivo.”
Inoltre, la medesima Risoluzione, specifica che non sono invece deducibili i contributi obbligatori relativi ai fabbricati locati per i quali si sia optato per il regime della cedolare secca di cui all'art.3 del D.lgs n.23/2011, trattandosi di un regime di tassazione meramente opzionale che consente al contribuente di valutare la convenienza dello stesso rispetto al regime ordinario in cui è prevista la fruizione della deducibilità dei contributi obbligatori versati.
Al fine di poter usufruire della deducibilità del contributo obbligatorio corrisposto, ricorrendone le suddette condizioni, è necessario conservare per intero gli avvisi di pagamento o le cartelle di pagamento Equitalia e le quietanze relative ai versamenti effettuati. Le sole quietanze non sono sufficienti per documentare il diritto alla deduzione.
Si ricorda inoltre che la deduzione dei contributi consortili si esercita in relazione all'anno solare in cui sono avvenuti i relativi versamenti, indipendentemente dall'anno di competenza dei contributi versati.
Comunque, in considerazione della peculiarità di alcune particolari casistiche ed in caso di eventuali dubbi, si consiglia di valutare singolarmente l’effettiva deducibilità dei Contributi Consortili in parola, in relazione alla propria situazione personale, con il proprio consulente fiscale o con il CAF a cui si richiede l’assistenza fiscale.
luglio+2013+risoluzioni/risoluzione+44++04072013+imu+e+imposte+dirette/risoluzione+44e.pdf
E hanno il coraggio di dichiararsi Per Lupetta?
Ci è stata girata l'ultima email diffusa da il Gruppo "Per Lupetta" che non commentiamo, né per il numero dei Consorziati (una trentina, compresi gli organizzatori) che hanno partecipato alla riunione di domenica scorsa al SAMOA né, tantomeno, per gli argomenti trattati.
L'unico commento siamo costretti a farlo in merito alle DIMISSIONI, in quanto nella email diffusa oggi dichiarano testualmente "che molti dei Delegati facenti parte del Gruppo Per Lupetta hanno presentato le Dimissioni al Consorzio in quanto il Gruppo si dissocia totalmente dalle azioni che sta compiendo il Consorzio", mentre dagli atti formalmente depositati e protocollati presso il Consorzio risulta, invece e testualmente, che "Con la presente sottoscrizione i signori sotto indicati, Delegati all'Assemblea del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, rassegnano le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Delegato per motivi personali".
L'incongruenza non è casuale perché al popolo le dimissioni devono essere spacciate per un atto politico mentre, nella sostanza, sono delle semplici dimissioni presentate per motivi personali!
In pratica quelli del Gruppo "Per Lupetta" hanno semplicemente deciso di fuggire, dimenticando che, all'interno degli Organismi Statutari, basta votare contro per non dover rispondere, poi ed in solido, per gli eventuali danni provocati da decisioni non condivise.
Per far valere le proprie idee è sempre necessario innanzitutto prepararsi e conoscere gli argomenti da affrontare, poi di avere delle idee e, per ultimo, non farneticare né, tantomeno, raccontare fandonie o appoggiarsi a chi ne sa ancora di meno.
Altrimenti, si corre il rischio non solo di sbagliare ma anche di far sbagliare tutti quelli che, ingenuamente, ancora credono alla fandonie ed alle farneticazioni.
L'Amministrazione
p.s.
Aspettiamo e bramiamo un immediato interesse delle Autorità, sulle contestazioni che vorranno denunciare, in special modo sulla natura delle strade!