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La giornata ecologica si sposta in Via Pontinia Vecchia

Il Comune di Ardea ha reso noto alla cittadinanza che dal 27 dicembre 2022 la giornata ecologica che di norma si svolge in Via Ancona (Lido delle Salzare) sarà trasferita presso l'isola ecologica di via Pontinia Vecchia km 35,800.
Questi saranno gli orari di apertura:
Lunedì | 7.00 -13:00 |
Martedì | 12.00 -18.00 |
Mercoledì | 7.00 - 13.00 |
Giovedì | 12.00 - 18.00 |
Venerdì | 7.00 - 13.00 |
Sabato | 7.00 - 13.00 |
Il Consorzio dalle origini ai nostri giorni
Il Consorzio “Lido dei Pini Lupetta”, dalle origini ai nostri giorni
Ci è sembrato utile ripercorre, per tappe e date, la storia del Consorzio, dalle origini ai nostri giorni, affinché ogni consorziato possa prenderne visione ed averne memoria.
Un particolare ringraziamento va al dott. Andrea Ventre per la lunga e precisa opera di ricerca che ci ha permesso di ricostruire la nostra storia.
Il 7/3/1955, a norma dell'art. 2 del D.L.L.gt. 1/9/1918 n. 1446, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473 "Concessione agli utenti delle strade vicinali della facoltà di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse" fu presentata domanda al Sindaco del Comune di Pomezia per la "Costituzione di un Consorzio Stradale di strade vicinali non soggette a pubblico transito e riportate nella rete stradale studiata per il piano di lottizzazione (indicato sulla planimetria depositata al Comune di Pomezia), ovvero un "Consorzio volontario su di un'area della superficie di circa 59 ettari".
Il 22/5/1955 il Comune di Pomezia, dopo aver compiuto tutti gli atti previsti dalle leggi, convocava un'assemblea degli utenti abituali, proprietari dei lotti e delle strade, nella quale fu "deliberata la costituzione del Consorzio".
Il 30/8/1955 la Giunta Comunale di Pomezia con delibera n. 104 "approva la Costituzione del Consorzio".
Il 23/9/1955 la Delibera Prefettizia n. 37279 della Div. 4^, ha preso atto della delibera della Giunta Comunale di Pomezia.
Il 30/12/1955 il Consiglio Comunale di Pomezia con delibera n. 84 "Approva: 1) La Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini Lupetta"; 2) lo Statuto del Consorzio; 3) l'Elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti); 4) il Territorio del Consorzio; 5) il Criterio di Ripartizione delle spese (proporzionale al terreno del lotto, con +10% per i lotti fronteggianti le strade asfaltate).
Il 6/1/1956 la Giunta di Pomezia "Approva la delibera del 30/12/1955 del consiglio Comunale".
Il 26/3/1956 la Giunta Provinciale Amministrativa, in rappresentanza dello Stato, con verbale n. 144 riconosce il Consorzio in quanto "Approva il provvedimento del Consiglio Comunale e, pertanto, lo Statuto è approvato nella sua stesura definitiva".
Il 23/4/1956 il Prefetto Div. 4^ n. 31898 interviene affinché venga modificato l'art. 17 dello Statuto "nel senso che non venga attribuito alcun voto al Comune dato che non corrisponde contributi".
Il 28/6/1956, nella Casa Comunale di Pomezia, veniva formalmente costituito il Consorzio con atto notarile Rep. n. 65428 e Racc. n. 13443.
Il 28/6/1956 – Viene convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei consorziati per l'elezione degli organi consortili. L'Assemblea andò deserta.
Il 12/2/1958 – la Legge n. 126 “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”all'art. 14 sancisce l'obbligatorietà del Consorzio.
LEGGE 12 febbraio 1958, n. 126
Art. 14.
(Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico).
La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei
comprensori di bonifica, e' obbligatoria.
In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto.
Atto di Cessione di proprietà del 12/6/1961 n. 21663, delle strade riguardanti i 23 ettari di terreno suddiviso in lotti del prof. Francesco La Face, avendo venduto i lotti, come concordato con gli acquirenti, trasferisce al Consorzio, rappresentato dal Generale di Squadra Area Ferdinando Raffaelli, autorizzato dal CdA con delibera del 27/4/1961 inserita a rogito notarile, le aree destinate a strade (Catasto Terreni di Pomezia alla partita 644, foglio 56, le 14 particelle nn. 19,45, 193, 205, 206, 207, 227, 231, 257, 316, 331, 341, 354 e 370). "Il possesso è immediato e nello stato di fatto e di diritto e nessun corrispettivo è dato perché già compreso nel prezzo dei lotti venduti".
Nel 1970 – Avviene il passaggio del territorio del Consorzio Lido dei Pini Lupetta dal Comune di Pomezia al Comune di Ardea.
Il 31/3/1976 - Delibera n. 193 del Commissario Prefettizio su "Classificazione strade sul territorio comunale - Legge 12/2/1958 n. 126": Le nostre sono tutte "Strade Vicinali" (strade di proprietà privata, solitamente oggetto di comunicazione dei proprietari dei fondi adiacenti, sottoposte a servitù di pubblico passaggio ed i poteri su tale servitù sono esercitati dal Comune e la materia è regolata art. 19 L. 20/3/1865 n. 2248 e dal DLLgt 1/9/1918 n. 1446).
Il 12/4/1984 Delibera n. 27 del Consiglio Comunale su "Classificazione strade comunali" dove sono classificate comunali 13 strade del Consorzio, perché conformi all'art. 7 L. 12/2/1958 n. 126. Tale delibera per le strade di proprietà privata, è stata annullata dalla Regione Lazio nella seduta del Co.Re.Co. Sezione di Controllo il 25/9/1984 con verbale n. 214 che, in sintesi, cita: "Considerato che la citata classificazione ha un mero valore dichiarativo e ricongiuntivo che presuppone l'acquisizione a patrimonio comunale delle strade di proprietà privata, quindi si configura un eccesso di potere da parte del Comune" che per classificarle comunali deve acquisirle a patrimonio comunale come conferma anche lo Studio Legale avv. Lupi (CC36/pg 6): 1) La classificazione ….. 2) Atto dichiarativo dell'esistenza di pubblico transito; 3) Diritto reale del Comune (art. 825 C.C.) di assoggettare le strade al regime del pubblico demanio (potere/dovere di sicurezza ed efficienza delle strade e degli impianti accessori e relativa responsabilità esclusiva); 4) Si può sostenere l'esclusione del Consorzio dai rispettivi oneri e responsabilità.
Il 25/10/1986 l'Assemblea Generale n. 1 del Consorzio ha deliberato le modifiche allo Statuto ed il Nuovo Statuto è stato approvato dal Co.Re.Co. con verbale n. 60 del 13/3/1987 con la dicitura "nulla da osservare".
NOTA - Le modifiche non hanno posto in evidenza che le strade erano aperte al pubblico transito (sembra fin dal 1962) e quindi anche utilizzate da tutti i cittadini di Ardea quali utenti e, per questo, il comune doveva versare il contributo come per legge.
Il 14/7/1988 - Incorporazione del Consorzio Caffarella di ettari circa 6, quindi l'intero territorio diviene di ettari 65 circa e strade di circa 18 Km, con rogito del notaio Enrico Fenoaltea rep. n. 17247 racc. n. 7019 registrato in Roma l'1/8/1988.
Il 25/6/1997 - Ricorso al TAR del Lazio per il riconoscimento del carattere pubblicistico del Consorzio. La sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997, Respinge il ricorso ed afferma "Il carattere pubblicistico del Consorzio si ha solo quando siano qualificabili come Strade Vicinali di Uso Pubblico: 1) Concorrono i requisiti del passaggio abituale di persone di un gruppo territoriale come il comune; 2) Concreta idoneità delle strade a soddisfare esigenze di pubblico interesse; 3) Titolo valido a dimostrazione dell'uso pubblico delle strade (atto del comune o convenzione d'uso) - SCRIMINANTE è quindi l'USO PUBBLICO.
Il 2/11/1998 - Ricorso al Consiglio di Stato in appello n. 9380/1998 contro la Regione Lazio per la riforma della sentenza del TAR Lazio Sez. II n. 1652/1997 ed ha avuto risposta
Il 30/1/2009 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta con sentenza n. 3739 accoglie l'appello e annulla il provvedimento impugnato con il ricorso in primo grado, ribadendo che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha carattere pubblicistico.
Consultazione dell'Albo Consortile del Consorzio
Ricordiamo ai Consorziati che è possibile consultare l'Albo Consortile del Consorzio cliccando sulla finestra ALBO CONSORTILE del menù e poi scegliendo la prima voce del menù a tendina CONSULTA ALBO CONSORTILE.
Vediamo quanto dura la bonifica del territorio consortile
In questi giorni è stata fatta una bonifica in tutto il territorio consortile eliminando sacchi di potature ed oggetti ingombranti abbandonati lungo le strade, alleghiamo alcune immagini delle aree bonificate dove si erano create delle piccole discariche.
Confidiamo nella collaborazione e sensibilità di tutti i Consorziati affinché venga mantenuto un ambiente sano, pulito e decoroso. Per quanto riguarda lo smaltimento delle potature, Vi chiediamo di leggere attentamente ed attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel manifesto “Abbandono potature” riportato in allegato.
ARDEA - I CERTIFICATI IN TABACCHERIA
UNA BELLA INIZIATIVA !!!!
Care Consorziate e Cari Consorziati
Care Consorziate, Cari Consorziati,
l’anno che si sta finalmente concludendo ha lasciato il segno in ognuno di noi ed anche il ns. Consorzio ha dovuto faticare per poter andare avanti, con i soliti problemi e le esigenze di tutti che in qualche modo abbiamo cercato di risolvere. Sicuramente il problema dei rifiuti è e rimane centrale per il ns. ente ed anche per il prossimo anno cercheremo di intervenire per tempo con gli organi comunali preposti. L’impianto di illuminazione stradale è ormai completo e funzionante al 100 %. Restano invece alcuni tratti della rete viaria da completare a causa delle ridotte disponibilità finanziarie e ci auguriamo di poterlo fare il prossimo anno, sperando che si riesca finalmente a chiudere tutti contenziosi tributari creati dai soliti morosi che ci consentirebbero di avere maggiori risorse disponibili.
A tal proposito, Vi segnaliamo qualche numero relativo al “movimento di rivolta” dei n. 69 Consorziati contro questa amministrazione (il 4,24 % dei Consorziati), che ha visto un cambiamento sostanziale da parte della Commissione Tributaria Provinciale che ha rigettato tutti gli ultimi n. 37 ricorsi discussi, dando ragione alla posizione del Consorzio. Quindi ormai 2/3 dei ricorsi hanno visto prevalere l’operato del ns. Ente e tra le sentenze favorevoli, già n. 2 sono passate in giudicato e sono quindi inappellabili…. sicuramente dovremo continuare a difenderci anche negli altri gradi di giudizio, ma auspichiamo che si possa giungere quanto prima ad una positiva soluzione di questo problema.
Da ultimo, Vi segnaliamo che in relazione alle prossime festività e soprattutto in considerazione delle restrizioni imposte dalle ultime norme entrate in vigore, gli uffici della nostra Sede saranno chiusi il 24 ed il 31 dicembre.
Concludendo, desideriamo porgere a tutti Voi gli auguri di buone feste, con l’auspicio che questa crisi epocale possa essere finalmente risolta nel prossimo anno.
Il Consiglio di Amministrazione
Lunedì 14 dicembre sospensione dell'energia elettrica
AVVISO A TUTTI I CONSORZIATI
Come noto, dalla fine del mese di ottobre u.s. ci sono state interruzioni, sempre più frequenti, dell’energia elettrica che alimenta il sistema di illuminazione stradale delle strade consortili lato mare ed in particolare la cabina di distribuzione della società E-DISTRIBUZIONE situata in via dei Gigli.
Ora, dopo innumerevoli segnalazioni da parte del Consorzio e della ditta incaricata della manutenzione dell’impianto, che hanno prodotto finora solo interventi inconsistenti, la E-DISTRIBUZIONE ci ha comunicato che sarà finalmente effettuato un lavoro finalizzato al ripristino di alcune componenti per poter risolvere definitivamente questo problema.
Pertanto, si informano i sig. Consorziati che per effettuare i lavori sulla cabina elettrica interessata
lunedì 14/12/2020 dalle ore 09:00 alle ore 14:00
sarà interrotta l’energia elettrica che alimenta tutte le forniture situate nelle seguenti strade:
- Viale delle Rose dalla strada Litoranea (SP 601) fino all’incrocio con via delle Alghe Marine
- Viale delle Azalee dalla strada Litoranea (SP 601) fino all’incrocio con via delle Alghe Marine
- Via dei Gigli
- Via dei Gerani
- Via delle Viole
- Via dei Ciclamini
- Via dei Mughetti
- Via dei Tulipani
- Via delle Alghe Marine
Distribuzione GAS
Abbiamo contattato la società "2i Rete Gas", che sta effettuando i lavori di scavo e posa in opera delle tubazioni per la distribuzione del GAS lungo via delle Palme, per avere informazioni in merito al servizio che si appresta a fornire.
In ragione delle disponibilità manifestate dalla "2i Rete Gas", riportiamo in allegato un Avviso e una Manifestazione di Interesse per i Consorziati, con immobili situati in via delle Magnolie, via dei Ciliegi, via dei Cipressi, via delle Mimose e via dei Platani, interessati all'allaccio alla rete del GAS.
DOSSI DISSUASORI IN VIA DELLE ROSE E IN VIA DELLE PALME
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione di venerdì 17 c.m., ha dato mandato al tecnico di fiducia di richiedere al Comune di Ardea l'autorizzazione per installare, al più presto, dossi dissuasori in Via delle Rose e in Via delle Palme.
Il Consiglio di Amministrazione
RIAPERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA DEL CONSORZIO
AVVISO AI CONSORZIATI
Con riferimento alla parziale riapertura di alcune attività, tenuto conto in ogni caso del perdurare delle problematiche sanitarie collegate al virus COVID-19, si informano i sigg. Consorziati che dal giorno 3 giugno p.v. l’ufficio del Consorzio riaprirà al pubblico, ma solo la mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:00, come indicato nell’allegato documento.
L’accesso all’ufficio sarà consentito ad UNA SOLA PERSONA PER VOLTA e MUNITA DI MASCHERINA.
Si invitano i sigg. Consorziati ad attenersi strettamente a tali regole.
Sfalci, potature e rifiuti abbandonati sulle strade del Consorzio
AVVISO AI CONSORZIATI
Con riferimento alle molteplici richieste con cui viene tempestata la segreteria del Consorzio in merito alla raccolta di sfalci e potature, nonostante le spiegazioni fornite a diversi Consorziati, si rende necessario ribadire quanto segue:
- La raccolta dei rifiuti è a totale carico e conseguente responsabilità del Comune di Ardea, il Consorzio NON può effettuare alcuna raccolta e conferimento in discarica
- Da diverso tempo il Consorzio ha chiesto ed ottenuto dal Comune di Ardea il posizionamento SETTIMANALE di un cassone per la raccolta di sfalci e potature
- Nelle passate settimane ci sono state alcune omissioni del servizio a causa della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tuttora in corso
- Detto cassone viene posizionato il MARTEDI’ mattina dalle 09:00 alle 12:00/12:30 circa in via dei Gigli angolo con viale delle Rose. Essendo un servizio fornito dal Comune di Ardea l’orario su indicato è un orario di massima e lo decide la società che cura il servizio.
- Purtroppo, essendo un servizio fornito in un’area a libero accesso, viene utilizzato anche da persone provenienti da zone limitrofe al ns. Consorzio, sulle quali il ns. Ente NON ha nessun tipo di controllo, che nella maggior parte dei casi hanno anche l’abitudine di abbandonare i loro rifiuti lungo le strade del Consorzio.
- In caso NON sia possibile conferire i rifiuti in detto cassone si rammenta che il Comune di Ardea ha istituto un punto unico di raccolta ingombranti e verde (sfalci e potature) che continua fino al 30.6.2020, con il calendario di seguito riportato, presso l’area di Via Ancona (Litoranea c/o Complesso “Le Salzare”) dal Lunedì al Sabato dalle 09.00 alle 12.00. L’accesso è consentito RIGOROSAMENTE IN ORDINE ALFABETICO, causa Emergenza Corona Virus (COVID-19), con il seguente calendario:
LUNEDI’ = A – C GIOVEDI’ = M – O
MARTEDI’ = D – F VENERDI’ = P – S
MERCOLEDI’ = G – L SABATO = T – Z
Pulizia delle strade del Consorzio
Questa mattina è iniziata, con la collaborazione del Comune di Ardea che, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, ringraziamo, la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade del Consozio.
Sono state raccolte, in due grossi TIR, notevoli quantità di rifiuti. La pulizia delle strade proseguirà nei prossimi giorni, in tutti i modi possibili.
Nel ribadire che abbandonare i rifiuti sulle strade è un reato, invitiamo i Consorziati a controllare il modus operandi dei giardinieri, ai quali si rivolgono per il mantenimento dei propri giardini, affinché rispettino le regole per lo smaltimento dei rifiuti arborei e degli sfalci e non li abbandonino, come sovente avviene, sulle strade consortili.
Le sentenze della CTP ribadiscono lo stato giuridico del Consorzio
Mai, ma proprio mai, ci saremmo immaginati di dover ricordare quali siano i poteri che regolano i rapporti nello Stato Italiano per… confutare le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”!
Ma, tant’è e non ci sottraiamo dall’obbligo di ricordare che, in Italia, esistono solo tre poteri: Il potere legislativo, Il potere esecutivo e Il potere giudiziario.
Il potere legislativo è in capo al Parlamento. Il potere esecutivo è nelle mani del Governo. Il potere giudiziario spetta alla Magistratura, un complesso di organi indipendenti (i giudici), il cui compito è decidere le liti applicando il diritto.
Altri poteri non ce ne sono!
Forse qualcuno adesso si starà chiedendo “ma questi dove vogliono andare a parare?”.
Lo diciamo subito, vogliamo invitarvi a prendere visione di alcuni stralci della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 10 ottobre 2019, depositata il 31 ottobre 2019, riportata integralmente nell’allegato, perché fa chiarezza, in uno con le tante altre richiamate nella stessa, su tutte le fantasiose interpretazioni sullo stato giuridico del Consorzio Lido dei Pini “Lupetta”.
E’, peraltro, la penultima emessa con le stesse motivazioni e con compensazione delle spese, in quanto l’ultima ha respinto il ricorso del consorziato e lo ha condannato al pagamento di mille euro di spese legali.
La CTP di Roma ha respinto il ricorso presentato da un nostro consorziato il quale aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 27.8.2018, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su incarico del Consorzio Stradale Lido dei Pini Lupetta, per la somma di 325,04 dovuta per la quota consortile anno 2017, con le seguenti motivazioni:
- “Nel merito, si rileva che il Consorzio Lido dei Pini-Lupetta è stato costituito in data 30.12.1955 con delibera n. 84 del Comune di Pomezia, nel cui territorio era all'epoca ricompresa la superficie del consorzio. Si trattava, come emerge dalla delibera, di consorzio volontario "per la sistemazione e la manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito nel perimetro del relativo territorio, con lo Statuto e l'elenco degli utenti relativi', avente una superficie di 59 ettari. Con la medesima delibera veniva approvato il "criterio di ripartizione delle spese, in proporzione della superficie di ciascun lotto, con la maggiorazione del 10% nei confronti dei lotti fronteggianti le strade asfaltate. “
- “Le modifiche normative intervenute successivamente all'atto di costituzione consentono tuttavia di affermare, oggi, che si tratti di ente pubblico.”
- “La legge 12.2.1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico), art. 14, prevede infatti che "la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto". È incontestato che, all'attualità, il consorzio gestisca beni che sono sicuramente di uso pubblico, non soltanto le strade, che sono soggette al pubblico transito, ma anche la rete fognaria e l'illuminazione stradale. Si tratta dunque di consorzio obbligatorio, natura giuridica che si è sovrapposta a quella originaria, come peraltro nel caso di specie emerge dal relativo statuto (che espressamente qualifica il Consorzio come obbligatorio ai sensi dell'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126; ente pubblico riconosciuto con atto della Giunta provinciale amministrativa del 26 marzo 1956, n. 144) e come confermato da sentenze del Consiglio di Stato (sentenza n. 3739/09) e della Corte di cassazione (sentenza n. 2598/ 13, n. 21593/ 14) oltre che del Tribunale di Velletri.”
- “Parte ricorrente si duole del fatto che il ruolo non sarebbe stato reso esecutivo dal prefetto, così come disposto dall'art. 7 del D. L. Lgt. 1446/1918. Invero, tale norma è stata abrogata, unitamente a tutto l'atto normativo che la contiene, dal D. L.22.12.2008, n. 200 (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito con modificazioni dalla legge 18.2.2008, n. 9, legge espressamente finalizzata a "procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale” (art. 2).”
- “In assenza di una disciplina specifica, occorre dunque rifarsi ai principi generali in materia di riscossione dei tributi. Dispone al riguardo l'art. 17 del decreto legislativo 26.2.1999, n. 45, art. 17, che "l. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Omissis. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- “In quanto ente pubblico, il Consorzio può dunque avvalersi della riscossione mediante ruolo.”
- “E’ poi del tutto irrilevante rispetto al presente giudizio la nota della Prefettura di Roma del 20.2.2019 (prodotta dalla ricorrente) che, partendo oltretutto dal presupposto che l'adesione al consorzio sia facoltativa (conclusione che, come si è visto, contrasta con la statuizione delle supreme giurisdizioni), affronta la diversa problematica dei rapporti tra il comune ed il consorzio, ed in particolare quello degli oneri contributivi a carico del comune, che nel caso di specie sembrano soffrire dell'assenza di una convenzione tra i due soggetti, più volte prospettata ma mai definita.”
- “Appare altresì corretta, anche sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, la procedura per la determinazione del tributo, che passa attraverso una rituale approvazione del bilancio di previsione e la pubblicazione di esso. Si osserva, peraltro, che non viene proposta sul punto alcuna espressa censura se non quella relativa alla mancata dichiarazione di esecutività da parte del prefetto, invocando dunque una norma abrogata.”
- “Infine, quanto al fatto che il comune dopo aver pubblicato il bilancio lo abbia rimosso dal proprio sito web (come sembra emergere da alcune note di risposta rese da funzionari comunali ad uno dei consorziati), è un dato che non appare rilevante ai fini della qualificazione del tributo, e la condotta del comune va semmai inquadrata in un contesto del tutto peculiare che vede l'ente locale quale parte contrapposta al consorzio, per ragioni che qui non rilevano ma che non possono essere ritenute atte ad incidere negativamente sulla riscossione di tributi la cui finalità è chiaramente l'interesse pubblico di una vasta comunità.”
- “Né merita alcuna considerazione la "diffida" rivolta dal segretario generale del Comune di Ardea all'ente per la riscossione, atto emesso in carenza assoluta di potere stante l'assenza di qualsiasi rapporto anche funzionale tra i due soggetti, e del tutto illegittimo in quanto volto ad impedire ad un ente pubblico (quelle della riscossione) lo svolgimento di un'attività doverosa ("diffida" che 'si spiega' leggendo la cartella di pagamento, prodotta dal consorzio resistente, di cui è destinatario lo stesso comune in quanto tenuto alla contribuzione).”
“Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va pertanto respinto.”
In ragione di quanto sopra, Cari lettori, sia che siate dei consorziati dissidenti, sia che siate delle associazioni a senso unico, sia che siate dei dirigenti comunali, sia che siate dei politici poco ferrati nelle leggi che regolano il nostro Stato, sia che siate componenti di Commissioni di studio inclini ad ascoltare ed osannare personaggi che vi affascinano con le loro argomentazioni legali prive di fondamento giuridico, vi ribadiamo che il Consorzio Lido dei Pini “Lupetta” è un Ente Pubblico che, in quanto tale, ha il diritto/dovere di riscuotere i tributi per l'interesse pubblico di una vasta comunità.
Fatevene tutti una ragione!